Aiuti alle imprese

Definizioni di micro, piccola e media impresa

“ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA”

 

DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO

DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005

 

MICROIMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati < 10 (ULA)

Fatturato annuo < 2 Meuro

oppure

Totale di bilancio < 2 Meuro

I dati devono riferirsi all’ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all’impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell’impresa o dai conti consolidati nei quali l’impresa è ripresa tramite consolidamento. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

 

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) > 10 e < 50

Fatturato annuo > 2 < 10 Meuro

oppure

Totale di bilancio > 2 e < 10 Meuro

I dati devono riferirsi all’ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all’impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell’impresa o dai conti consolidati nei quali l’impresa è ripresa tramite consolidamento. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

 

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) > 50 e < 250

Fatturato annuo > 10 < 50 Meuro

oppure

Totale di bilancio > 10 e < 43 Meuro

I dati devono riferirsi all’ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all’impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell’impresa o dai conti consolidati nei quali l’impresa è ripresa tramite consolidamento. Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA

NUMERO DIPENDENTI

ULA

Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l’anno preso in considerazione

120

 

 

120

Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all’anno preso in considerazione

1 per nove mesi

10 per quattro mesi

0,75(*)

3,33(**)

Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l’effettuazione del 50% delle ore) per tutto l’anno preso in considerazione

6

3(***)

Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l’effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all’anno preso in considerazione

2 per nove mesi

0,75(****)

 

(*) – 1 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) – 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) =  3,33 ULA

(***) – 0,5 X 6 X 1 (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) – 0,5 X 2 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18 ore, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

 

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende pertanto l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell’attivo patrimoniale.

 

IMPRESA AUTONOMA

E’ considerata autonoma l’impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell’impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:

  1. Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  2. Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
  3. Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  4. Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all’impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell’impresa o dai conti consolidati nei quali l’impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a)              L’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

b)             L’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

c)              L’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d)             Le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto

Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un’impresa può essere ritenuta collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

a)      La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;

b)      Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

 

 

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ultima modifica 2018-09-11T15:37:00+01:00
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