Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali
Ricognizione dell'Agenzia Regionale Protezione Civile
La ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi e si attiva nei Comuni che hanno inviato segnalazioni anche per il tramite delle Province all’Agenzia. Le Province possono estendere tale attività ad altri Comuni, qualora ne ravvisino la necessità, comunicandolo all’Agenzia. La ricognizione del fabbisogno per i danni ai privati, alle attività economiche e produttive e alle aziende agricole deve essere eseguita tramite la compilazione da parte dei soggetti interessati rispettivamente delle schede B, C e D: - B “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, beni mobili e mobili registrati”; - C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” - D “Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e agroindustriali” Termine massimo per la presentazione delle schede compilate dai danneggiati ai Comuni: 30 novembre 2014.
Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, dei beni mobili e dei beni mobili registrati