Fauna e caccia

Ambiti territoriali di caccia

Sono le porzioni di territorio non protetto, dove è consentito il prelievo venatorio

La legge 157/92 all’art. 10 prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione sia destinato per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento a protezione della fauna selvatica, per una quota massima del 15 per cento a caccia riservata alla gestione privata e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; sul rimanente territorio le regioni devono promuovere forme di gestione programmata della caccia, ripartendo il territorio in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali (art.14).

La L.R. 8/94 e successive modifiche, all’art. 31 definisce gli ATC (ambiti territoriali di caccia) come strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell´esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza; tali attività di interesse pubblico sono svolte sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

La medesima L.R. 8/94 e successive modifiche, dedica l’intero Capo IV all’organizzazione degli ambiti territoriali di caccia, definendone in modo specifico la perimetrazione, gli organi sociali, le finalità ed i compiti.

 

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ultima modifica 2019-09-18T11:56:00+02:00
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