Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020

Periodo di programmazione 2014 - 2020

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Il Feamp chiude, viva il Feampa

Approvato il Programma operativo per sostenere in Italia affari marittimi, pesca e acquacoltura nel periodo di programmazione 2021 - 2027

Dal Feamp finanziamenti per i porti pescherecci a Comacchio, Goro, Cesenatico e Rimini

In arrivo 3,2 milioni di euro per la riqualificazione delle infrastrutture portuali nelle marinerie emiliano-romagnole. 4 i progetti vincitori, per la riqualificazione delle banchine di destra e sinistra dell’area portuale di Rimini, l’ammodernamento della sala per la vendita all’asta di Cesenatico (Rn), la messa in sicurezza di una porzione della banchina est del porto di Goro (Fe) ed il rinnovamento delle infrastrutture del mercato ittico all’ingrosso nelle zone uffici, magazzini e asta del porto di Comacchio (Fe).

Proroga dei termini - Bando Misura 1.42 Feamp

Prorogati al 3 ottobre 2022 i termini per l'ultimazione e rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla Misura Feamp 1.42 "Valore aggiunto qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - annualità 2020"

Misura 1.42 Annualità 2020 - Prorogati i termini di ultimazione e rendicontazione

FEAMP 2014/2020 – Regolamento (UE) n. 508/2014 - Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” – Annualità 2020. Con D.G.R. n. 1120 del 12/07/2021, sono stati ridefiniti i termini di ultimazione e rendicontazione previsti dall'Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 789/2020.

Misura 2. 48 - Prorogati i termini di ultimazione e rendicontazione

Feamp 2014/2020 – Regolamento (Ue) n. 508/2014 -Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura” – Annualità 2020. Con D.G.R. n. 374 del 22/03/2021, sono stati prorogati i termini di ultimazione e rendicontazione disposti dall’Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 99 del 21/01/2020”

FEAMP 2014/2020. Chiarimenti in merito alla fruibilità dell’agevolazione di iper – ammortamento (Legge n. 232/2016) e credito d’imposta al 6% per l’acquisto di beni strumentali nuovi (Legge n. 160/2019) sulle medesime spese (o investimenti) ammessi a contributo

In riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito alla fruibilità dell’agevolazione dell’iper-ammortamento (Legge n. 232/2016) e del credito d’imposta al 6% (Legge n. 160/2019) sull’acquisto dei beni oggetto di contributo, inoltrata da alcuni beneficiari a valere su Misure FEAMP, si specifica che: gli Avvisi Pubblici, in uno specifico paragrafo “Cumulabilità degli aiuti pubblici”, stabiliscono che: “Il contributo pubblico erogato ai sensi del presente Avviso pubblico non è cumulabile con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del richiedente. La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.” Tenuto conto che l’Avviso pubblico costituisce lex specialis, dalla lettura del sopracitato paragrafo ne consegue che, l’iper-ammortamento e il credito d’imposta, in quanto “agevolazioni fiscali”, non sono cumulabili con i contributi erogati a valere sulle Misure FEAMP per i medesimi beni.

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ultima modifica 2022-01-05T16:06:55+01:00
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