Documento Sanitario Comune d’Entrata (DSCE) per l'importazione di vegetali, prodotti vegetali ed altre merci
Il DSCE è obbligatorio per alcune tipologie di vegetali o prodotti vegetali, macchine agricole usate e terreni di provenienza extraUe che potrebbero essere veicolo di organismi nocivi per l'Unione europea. Il loro elenco è riportato nell'allegato XI parti A e B del Regolamento (UE) 2019/2072 e successivi aggiornamenti.
Per i controlli necessari al rilascio del DSCE è previsto il pagamento della tariffa fitosanitaria, il cui importo è commisurato alla tipologia e quantità della merce.
Possono richiedere il DSCE gli importatori iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori professionali (RUOP) o i loro rappresentanti in dogana e coloro che sono provvisti di apposita autorizzazione.
Non occorre il DSCE per piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali, destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini personali, o ad essere consumati durante il trasporto.
Modulo di richiesta
Modalità di presentazione
La richiesta di DSCE va trasmessa tramite TRACES appena è noto l'arrivo della spedizione e deve contenere le scansioni di tutti i documenti fitosanitari e commerciali che l'accompagnano.
L'originale del certificato fitosanitario rilasciato dal Paese esportatore per i prodotti dell'allegato XI parte A del Regolamento (UE) 2019/2072 viene ritirato da parte degli ispettori fitosanitari che rilasceranno una copia certificata.
I prodotti elencati nell’allegato XI, parte B, sono controllati a campione. Quando è selezionato un controllo, come per i prodotti dell’allegato XI, parte A, il certificato fitosanitario originale è ritirato e l’importatore deve pagare la tariffa fitosanitaria. Se la spedizione non è stata scelta per il controllo, la merce entra senza ispezione e pagamento della tariffa.
SFR Bologna fax 051353809 mail
SFR Ravenna fax 0544590285 mail
Normativa
A chi rivolgersi