Fitosanitario e difesa delle produzioni

Le modifiche principali

Le modifiche principali apportate al regime fitosanitario dai Regolamenti europei

Nuova classificazione degli organismi nocivi.

Il Regolamento (UE) 2016/2031 prevede quattro categorie principali, al fine di una migliore definizione delle priorità delle azioni e delle misure da adottare nonché una migliore assegnazione delle risorse:
1. Organismi da quarantena (QP): organismi nocivi la cui identità è stata accertata, che non sono presenti nel territorio, oppure, se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio. Il loro ingresso determina un impatto economico, ambientale, sociale inaccettabile sul territorio in questione.
2. Organismi da quarantena rilevanti per la UE: organismi nocivi da quarantena il cui territorio di riferimento è l’Unione europea. Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all’interno della UE. Il Servizio Fitosanitario nazionale è tenuto a informare gli Operatori Professionali circa il rinvenimento di tali organismi
3. Organismi da quarantena rilevanti per la UE prioritari: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena. Qualora dovessero insediarsi in Europa potrebbero comportare danni economici, sociali ed ecologici considerevoli. Per tali organismi è previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l’intensificazione di indagini di sorveglianza, l'elaborazione di piani di emergenza e di piani di azione, lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli uffici competenti per la gestione di eventuali emergenze (SFN e Laboratori).
L'elenco degli Organismi nocivi prioritari è stato pubblicato con il Regolamento delegato (UE) 2019/1702.
4. Organismi nocivi regolamentati non da quarantena (RNQP): sono ampiamente diffusi in UE e trasmessi prevalentemente da determinate piante da impianto. Vista la loro diffusione non rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare, gli «organismi di qualità» noti nel settore della certificazione dei materiali di moltiplicazione, incluse le sementi. Gli elenchi di tali organismi nocivi regolamentati sono in corso di definizione da parte della Commissione europea.

Maggiori responsabilità dell'operatore professionale.

Gli operatori professionali autorizzati all’emissione di un passaporto delle piante devono assumersi maggiori responsabilità per il proprio operato. Questi sono tenuti a controllare regolarmente lo stato di salute delle loro merci e a disporre delle conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza degli organismi nocivi regolamentati dalla nuova legislazione. In futuro, la frequenza dei controlli ufficiali ad un operatore professionale autorizzato dipenderà anche dalle modalità con cui attua le misure di prevenzione. Nel settore del materiale da imballaggio in legno viene promossa una maggiore responsabilità individuale da parte delle aziende sulla base della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n.15.

  • Sospetta presenza di un Organismo nocivo.

Quando vi sia anche il solo sospetto della presenza di un Organismo nocivo da quarantena rilevante per il territorio dell'Unione europea, un operatore professionale ha l’obbligo di informare subito il Servizio fitosanitario competente e adottare tutte le misure precauzionali per impedirne la diffusione.

  • Sistemi di tracciabilità.

Ogni operatore professionale, che acquista o vende piante e prodotti delle piante, deve registrare tutti i dati che gli consentono di identificare il fornitore o l’acquirente di ogni unità movimentata. La tracciabilità deve essere mantenuta anche per lo spostamento di piante all'interno e tra i propri siti di produzione.

  • Estensione dell'obbligo del passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione.

Il passaporto, che rappresenta la condizione imprescindibile per la libera circolazione delle merci nella UE, si presenterà sotto forma di etichetta apposta sull'unita di vendita (lotto), con un formato semplificato e armonizzato in tutto il territorio dell'Unione Europea.

  • Condizioni per l'importazione da Paesi terzi e controlli frontalieri rafforzati.

L'importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, fiori recisi, sementi, ecc.) da Paesi terzi è consentita unicamente se tale materiale è accompagnato da un certificato fitosanitario. Ciò vale anche per i materiali vegetali introdotti nel bagaglio dei viaggiatori.

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ultima modifica 2019-12-02T11:41:50+02:00
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