Organizzazioni comuni di mercato

Disposizioni generali

A dicembre 2013 è stato approvato il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il legislatore europeo ha perseguito il processo di semplificazione della Politica agricola comune mantenendo per il settore del vino una regolamentazione autonoma che è ancora tra le più complesse e vaste della politica agricola comune, riguardando questioni specifiche quali le disposizioni relative alla produzione, alla circolazione e all´immissione in consumo dei prodotti viticoli nonché le pratiche enologiche.

L´Ocm vitivinicola disciplina: le uve fresche - non uva da tavola -  i succhi e i mosti di uva, i vini di uve fresche, compresi i vini spumanti, i vini liquorosi e i vini frizzanti, gli aceti di vino, il vinello, le fecce di vino, la vinaccia.

I principali obiettivi dell´Ocm vitivinicola sono:

  • migliorare la competitività dei produttori di vino comunitari;
  • rafforzare la notorietà dei vini comunitari di qualità;
  • recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi nella Comunità europea e nel mondo;
  • istituire un regime basato su regole chiare, semplici ed efficaci, per giungere all’equilibrio domanda/offerta;
  • salvaguardare le tradizioni della produzione vitivinicola comunitaria;
  • rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali;
  • garantire che tutta la produzione sia realizzata nel rispetto dell’ambiente.

Tra le disposizioni specifiche dell'Ocm vitivinicola hanno particolare rilevanza applicativa i seguenti adempimenti:

Schedario viticolo

Gli stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. Sulla base dello schedario viticolo, gli stati membri che prevedono la ristrutturazione e riconversione dei vigneti sottopongono alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.

Dichiarazioni obbligatorie

Permangono gli obblighi dichiarativi a capo dei produttori di uve destinate alla vinificazione, dei produttori di mosto e di vino e dei commercianti di uve destinate alla vinificazione. Permangono altresì gli obblighi relativi alle dichiarazioni di giacenza.

Documenti di accompagnamento e registro

I prodotti disciplinati dal regolamento sono messi in circolazione nella Comunità soltanto scortati da un documento di accompagnamento ufficiale. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell’esercizio della loro professione, detengono prodotti disciplinati dal presente regolamento, in particolare i produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

Azioni sul documento

ultima modifica 2016-09-19T12:56:00+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?