Trasferimenti di quota
Compravendita di quota separatamente dall'azienda:
- le aziende ubicate in montagna possono acquistare quote da qualunque zona, ma possono vendere solo in montagna;
- le aziende ubicate in zona svantaggiata possono acquistare quote da zona svantaggiata e da pianura, e possono vendere in zona svantaggiata e in montagna;
- le aziende di pianura possono acquistare quote solo dalla pianura, e possono vendere a qualunque zona.
Le compravendite di quota tra aziende ubicate in Regioni diverse sono consentite nel limite massimo del 70% del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito alla campagna lattiera 2003/2004.
Affitto della quota non utilizzata in corso di periodo:
è consentito esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee, anche se situate in regioni diverse. Si ricorda che, ai fini del calcolo della percentuale di quota prodotta (vedi revoche e riduzioni di quota), l'affitto di quota in corso di perido non costituisce utilizzo della quota.
I trasferimenti di quota (sia compravendita che affitto) tra diversi Paesi dell'Unione non sono consentiti, in quanto tali movimenti andrebbero a modificare la consistenza del quantitativo nazionale garantito, assegnato ad ogni Stato membro dal reg. (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
I quantitativi assegnati ai sensi della legge 33/2009, art. 8-bis, comma 4, lettere b) e c) (vedi normativa nazionale) non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015.