Produzioni agroalimentari

Trasferimenti di quota

Cosa fare nel caso di - Compravendita di quota separatamente dall'azienda - Affitto della quota non utilizzata in corso di periodo

Compravendita di quota separatamente dall'azienda:

  • le aziende ubicate in montagna possono acquistare quote da qualunque zona, ma possono vendere solo in montagna;
  • le aziende ubicate in zona svantaggiata possono acquistare quote da zona svantaggiata e da pianura, e possono vendere in zona svantaggiata e in montagna;
  • le aziende di pianura possono acquistare quote solo dalla pianura, e possono vendere a qualunque zona.

Le compravendite di quota tra aziende ubicate in Regioni diverse sono consentite nel limite massimo del 70% del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito alla campagna lattiera 2003/2004.

 

Affitto della quota non utilizzata in corso di periodo:

è consentito esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee, anche se situate in regioni diverse. Si ricorda che, ai fini del calcolo della percentuale di quota prodotta (vedi revoche e riduzioni di quota), l'affitto di quota in corso di perido non costituisce utilizzo della quota.

I trasferimenti di quota (sia compravendita che affitto) tra diversi Paesi dell'Unione non sono consentiti, in quanto tali movimenti andrebbero a modificare la consistenza del quantitativo nazionale garantito, assegnato ad ogni Stato membro dal reg. (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

 I quantitativi assegnati ai sensi della legge 33/2009, art. 8-bis, comma 4, lettere b) e c) (vedi normativa nazionale) non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015.

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ultima modifica 2013-06-14T16:20:00+02:00
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