Produzioni agroalimentari

Acque di vegetazione e scarichi dei frantoi oleari

L'utilizzazione agronomica dei reflui dei frantoi riduce l'impatto ambientale dell'attività oleicola

A tutela dei corpi idrici il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato il D.M. 6 Luglio 2005 (pdf25.17 KB) che definisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’ utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’art.38 del Decreto legislativo 11 Maggio 1999 n. 152. La Regione Emilia-Romagna ha ritenuto disciplinare le attività, di cui sopra, con la Delibera di Giunta Regionale n.1395 del 26/09/2006, avente per oggetto: "D. lgs. n° 152/2006, art.112. Prime disposizioni tecniche per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari".

Le principali disposizioni riguardano:

  • la comunicazione preventiva di spandimento da presentare al Comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 giorni prima;
  • le modalità e i tempi di spandimento;
  • lo stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

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ultima modifica 2019-10-14T23:27:19+02:00
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