Avversità atmosferiche e calamità
Cosa fa la Regione
La Regione si attiva presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) per delimitare le zone colpite da calamità o avversità atmosferiche, per consentire l'eventuale riconoscimento di benefici economici.
In base alla normativa comunitaria si definiscono:
- calamità naturali: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
- avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base, dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
- evento catastrofico: un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
- organismi nocivi ai vegetali: organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.
La Regione può chiedere al Ministero il riconoscimento della calamità naturale. Dopo l'approvazione del Ministero, la Regione eroga i contributi a chi ne fa richiesta.
Attualmente il Masaf ha effettuato due comunicazioni in esenzione:
- Art. 25 del Regolamento (UE) 2022/2472 (Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali) - Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 263929 del 23/05/2023 recante “Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a avversità naturali.” di esenzione dall’obbligo di notifica per gli aiuti di Stato previsti dallo stesso, ai sensi del REG (UE) 2472/2022 - aiuto di stato SA.109287". In questa comunicazione in esenzione rientrano i seguenti eventi: gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti, uragano, siccità grave;
- Art. 37 del Regolamento (UE) 2022/2472 (Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo) - Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0419026 del 11/08/2023 che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali. In questa comunicazione in esenzione rientrano i seguenti eventi: terremoto, valanga, frana, alluvione, tromba d'aria, eruzione vulcanica, incendio boschivo.
Modalità per la segnalazione dei danni in Regione Emilia-Romagna nel 2023
Fondo Agri-Cat
Dal 1° gennaio 2023 è attivo il nuovo Fondo mutualistico nazionale Agri-Cat, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tale fondo attivo introduce nel sistema di gestione del rischio in agricoltura, una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione).
Le modalità di presentazione delle domande di contributo sono presenti nella Circolare n. 1 del 6 aprile 2023. L’agricoltore partecipante, al fine di accedere all’indennizzo del Fondo, deve presentare denuncia di sinistro - Circolare n. 2 del 12 maggio 2023.
La Circolare n. 3 del 9 giugno 2023 ha prorogato i termini di presentazione delle denunce di sinistro al 31 agosto per le aziende ubicate nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di maggio 203. Per tutte le altre aziende il termine è stato prorogato al 25 luglio 2023.
La Domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito Pac 2023-2027 costituisce, per l’anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica.
Ciascun agricoltore aderente, al fine di accedere all’indennizzo del Fondo, deve essere “agricoltore partecipante” in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) essere stato beneficiario di pagamenti diretti della Pac 2023-2027, riferiti all’anno di adesione al Fondo;
b) essere agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 4, par. 5 del Reg. Ue n. 2021/2115;
c) essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
d) essere titolare di un Fascicolo Aziendale aggiornato, nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.
A chi rivolgersi
Inviare un email ad Agridanni indicando:
- il Comune dove è localizzata l'impresa;
- il quesito;
- un recapito telefonico per essere contattati rapidamente.