Usi civici di pesca

I diritti di uso civico possono inerire, oltre che a fondi rustici a destinazione agro-silvo-pastorale (le c.d. terre di uso civico) di cui alla legge n. 1766/1927 e al regolamento di esecuzione approvato con r.d. n. 332/1928, anche a beni di natura diversa.

In applicazione dell'art. 26 della legge n. 1766/1927, le terre di uso civico di proprietà collettiva e i diritti di uso civico su beni altrui che spettano genericamente ai cittadini residenti nell’intero territorio comunale (demanio civico comunale) ovvero nel territorio di una singola frazione (demanio civico frazionale) sono gestiti da un Ente esponenziale della collettività beneficiaria dei diritti di uso civico o, in mancanza, dall'Amministrazione comunale.

pescatore.jpgI beni e i diritti del demanio civico comunale o frazionale sono gestiti dal Comune con amministrazione separata rispetto ai beni del demanio pubblico di propria competenza e del restante patrimonio comunale.

Il Comune gestisce beni e diritti di uso civico nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, adottando uno o più regolamenti di settore.

Tra i diritti di uso civico inerenti a beni di natura diversa dalle terre di uso civico, in particolare l'art. 10 del citato  r.d. n. 332/1928 stabilisce che gli usi civici di pesca si esercitano in base a regolamenti adottati dal Comune.

La legge della Regione Emilia-Romagna 18 agosto 1977, n. 35, oltre a dettare norme di dettaglio per la costituzione dei comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali, riserva esplicitamente alla Regione le funzioni di approvazione degli statuti e dei regolamenti degli organismi che gestiscono beni e diritti di uso civico.

Le norme di natura regolamentare per l’amministrazione separata di beni e diritti di uso civico, per diventare efficaci, richiedono comunque l’approvazione da parte della Regione.

Resta dunque riservata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna la competenza ad approvare, e dunque a rendere esecutivi, gli statuti e i regolamenti degli Enti che siano titolari o che amministrino beni e diritti di uso civico, sia frazionali che non frazionali, in sede di controllo sulla legittimità di tali atti e senza distinguere tra Enti gestori con personalità giuridica, da un lato, e Amministrazioni comunali, dall'altro lato.

La più recente legge 20 novembre 2017, n. 168 si riferisce unicamente agli Enti esponenziali delle collettività titolari di diritti di uso civico come soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato nonché di autonomia statutaria, ma non chiarisce la nozione di Ente esponenziale e, nel definire il "dominio collettivo", all'art.1, comma 1, lett. d) richiama anche il Comune come possibile Ente amministratore.

In mancanza di un distinto Ente esponenziale di una collettività beneficiaria di diritti di uso civico, il Comune è dunque competente a gestire beni e diritti di uso civico.

 

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ultima modifica 2020-12-24T11:04:32+01:00
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