Vincoli, liquidazioni e divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967 n. 379

I vincoli, le liquidazioni ed i divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967 n. 379 (ora abrogata) permangono sui poderi assegnati per ulteriori cinque anni a decorrere dal momento della cessazione del riservato dominio (il riservato dominio sui poderi resta sino al pagamento della decima annualità del premio di assegnazione) come stabilito dal comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 9 ottobre 1998 n. 31.
Pertanto, detti poderi, possono essere alienati esclusivamente a favore dei soggetti, al prezzo e alle condizioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge n. 386/76.
In particolare possono essere venduti all'Ente che ha disposto l'assegnazione, a coltivatori diretti od a altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazioni del fondo medesimo e degli altri eventualmente posseduti.
La vendita non potrà essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Amministrazione provinciale.

Domanda per l'alienazione di un podere

L'assegnatario che intende alienare il proprio podere su cui gravano ancora i vincoli deve presentare domanda per ottenere l´autorizzazione da indirizzare a:

Regione Emilia-Romagna
D.G. Agricoltura caccia e pesca

Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni
viale della Fiera, 8
40127 Bologna BO

pec programmiagr@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla domanda, che deve riportare i dati anagrafici del primo assegnatario e il numero del podere assegnato, deve essere allegata la seguente documentazione:

  • preliminare di compravendita o dichiarazione dell´acquirente con la quale si impegna ad acquistare il podere;
  • certificato, rilasciato dalla Provincia, in cui si attesti che l´acquirente ed eventuali familiari hanno la qualifica di abituale lavoratore manuale della terra ai sensi della legge 114/1948 e successive integrazioni e modificazioni;
  • autocertificazione dell´acquirente con cui dichiara i terreni di cui dispone e a che titolo (proprietà, affitti, ecc.) e l´ordinamento colturale in atto;
  • certificato con cui la Provincia di competenza - settore agricoltura dichiara che il prezzo della compra-vendita non eccede i limiti della congruità ai sensi dell´art. 4 della legge n. 379/1967 (ora abrogata);
  • autocertificazione dello stato di famiglia dell'acquirente

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ultima modifica 2023-01-31T11:25:39+02:00
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