Fauna e caccia

Prelievo in deroga di piccione e storno 2022/2023

Prelievo in deroga di piccione e storno per la stagione venatoria 2022/2023.

Approvate con le Delibere di Giunta n. 1031 e 1032 del 20 giugno 2022, le misure che consentono il prelievo in deroga delle specie piccione e storno per la stagione venatoria 2022/2023.

Si tratta di provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno ed in linea con la Direttiva Comunitaria 2009/147/CE, adottati al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole.

In sintesi, alcune delle modalità operative che sono state approvate:

Storno

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2022 e dalla terza domenica di settembre fino a lunedì 28 novembre 2022 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore.

LUOGO DI APPLICAZIONE: i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2017-2021) e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, così come indicato nell’allegato 1 della DGR 1032/2022.

Il prelievo è consentito esclusivamente all’interno e nelle immediate vicinanze (massimo 150 metri) da nuclei vegetazionali produttivi sparsi delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) esclusivamente in presenza del frutto pendente.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1032 del 20 giugno 2022 “Esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE autorizzazione al prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) per la stagione venatoria 2022/2023.

 

Piccione

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2022 e dalla terza domenica di settembre fino al 30 gennaio 2023 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore.

LUOGO DI APPLICAZIONE: I Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2017-2021) nonché i Comuni dove insistono colture potenzialmente danneggiabili, così come indicato nell’allegato 1 della DGR 1031/2022

Il prelievo è consentito esclusivamente all’interno e nelle immediate vicinanze (massimo 150 metri dal confine) degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie.

 

Deliberazione di Giunta regionale n. 1031 del 20 giugno 2022 “Esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE autorizzazione al prelievo dello storno (Columbia livia forma domestica) per la stagione venatoria 2022/2023.

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ultima modifica 2022-07-04T16:19:00+02:00
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