Fauna e caccia

Tesserino per l'esercizio venatorio

A partire da aprile, ciascun cacciatore residente in Emilia-Romagna può ritirare presso il proprio Comune di residenza il tesserino regionale per l’esercizio venatorio relativo alla stagione entrante.

Tale tesserino verrà rilasciato alle condizioni di seguito indicate:

1 - PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO (ai sensi del D.P.R. 445/2000) DALLA QUALE RISULTI:

  • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
  • di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della legge 157/92;
  • di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92;
  • di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art.34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata a), b) o c).

Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:

  • di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse Concessioni regionali e altri Tributi, con causale: abilitazione esercizio venatorio stagione ..../....
  • (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
  • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria entrante;
  • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA

Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare:

  • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.

2 - AVERE RICONSEGNATO, ENTRO IL 31 MARZO,L´ULTIMO TESSERINO UTILIZZATO , a norma dell’art. 39, comma 1, lett. b) della L.R. 8/94 e successive modifiche

N.B. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria entrante a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri. La denuncia deve comunque essere prodotta entro il 31 marzo.


3 - FIRMA DEL CACCIATORE sul tabulato ELENCO DEI CACCIATORI in dotazione al Comune a prova dell´avvenuto ritiro del tesserino.l


 

Azioni sul documento

ultima modifica 2019-09-18T11:56:00+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?