(G.U. Serie Generale
, n. 13
del 17 gennaio 2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6
ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali
mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito
urbano, che extraurbano nonche' le sempre piu' frequenti morti tra la
fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate
volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al
patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via
di estinzione;
Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul
territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi,
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per
l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che
indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;
Ordina:
Art. 1.
Finalita'
1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni
o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute
dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze
tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato,
altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi
alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o
lesioni al soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causa
di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorita'
competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da
ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalita' tali da
non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e
pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone
interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La
tabellazione dovra' contenere l'indicazione della presenza del
veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento,
la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6
ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali
mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito
urbano, che extraurbano nonche' le sempre piu' frequenti morti tra la
fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate
volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al
patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via
di estinzione;
Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul
territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi,
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per
l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che
indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;
Ordina:
Art. 1.
Finalita'
1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni
o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute
dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze
tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato,
altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi
alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o
lesioni al soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causa
di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorita'
competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da
ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalita' tali da
non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e
pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone
interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La
tabellazione dovra' contenere l'indicazione della presenza del
veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento,
la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.