(G.U. Serie Generale
, n. 58
del 09 marzo 2012)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio", in particolare l'articolo 21, lettera u);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante
attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul
mercato di biocidi;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale;
Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 18 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 gennaio 2009, n. 13;
Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 19 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 aprile 2009, n. 79;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del
Ministero della salute;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 14 gennaio 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2010, n. 33;
Considerato il verificarsi di avvelenamenti e uccisioni di animali
domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati,
accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare
per i bambini, a causa della contaminazione ambientale;
Considerato che la presenza di sostanze tossiche abbandonate
nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi
comprese le specie in via d'estinzione e all'ambiente;
Rilevato che l'adozione dell'ordinanza 18 dicembre 2008, e
successive modificazioni, ha reso possibile un maggior controllo del
fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di
avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati
perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti;
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina
organica in materia, mantenere le misure di salvaguardia e
prevenzione;
Ordina:
Art. 1
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze
tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale
esplodente; e' vietato, altresi', la detenzione, l'utilizzo e
l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter
causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa
di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio alle autorita'
competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di
sospetto avvelenamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da
imprese specializzate, sono effettuate con modalita' tali da non
nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non
bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi
esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi
d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per
la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile
del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle
sostanze utilizzate.
4. Al termine delle operazioni di cui al comma 3 il responsabile
della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il
ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri
animali infestanti.
5. Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie
selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere
internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti,
e' possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della
salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza
l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:
a) il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa
persistenza ambientale, al fine di evitare la contaminazione della
catena alimentare e dell'ambiente;
b) sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente
delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base
della letteratura scientifica piu' aggiornata;
c) al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano
rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura
dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia
indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata
dall'operazione e il numero di esche non utilizzate e rimosse al
termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al
Ministero della salute e ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria
locale competente per territorio, e' a disposizione delle autorita'
competenti per eventuali controlli.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio", in particolare l'articolo 21, lettera u);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante
attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul
mercato di biocidi;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale;
Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 18 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 gennaio 2009, n. 13;
Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 19 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 aprile 2009, n. 79;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del
Ministero della salute;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 14 gennaio 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2010, n. 33;
Considerato il verificarsi di avvelenamenti e uccisioni di animali
domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati,
accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare
per i bambini, a causa della contaminazione ambientale;
Considerato che la presenza di sostanze tossiche abbandonate
nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi
comprese le specie in via d'estinzione e all'ambiente;
Rilevato che l'adozione dell'ordinanza 18 dicembre 2008, e
successive modificazioni, ha reso possibile un maggior controllo del
fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di
avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati
perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti;
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina
organica in materia, mantenere le misure di salvaguardia e
prevenzione;
Ordina:
Art. 1
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze
tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale
esplodente; e' vietato, altresi', la detenzione, l'utilizzo e
l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter
causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa
di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio alle autorita'
competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di
sospetto avvelenamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da
imprese specializzate, sono effettuate con modalita' tali da non
nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non
bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi
esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi
d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per
la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile
del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle
sostanze utilizzate.
4. Al termine delle operazioni di cui al comma 3 il responsabile
della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il
ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri
animali infestanti.
5. Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie
selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere
internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti,
e' possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della
salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza
l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:
a) il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa
persistenza ambientale, al fine di evitare la contaminazione della
catena alimentare e dell'ambiente;
b) sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente
delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base
della letteratura scientifica piu' aggiornata;
c) al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano
rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura
dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia
indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata
dall'operazione e il numero di esche non utilizzate e rimosse al
termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al
Ministero della salute e ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria
locale competente per territorio, e' a disposizione delle autorita'
competenti per eventuali controlli.
Art. 2
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia
conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare
di specie animale domestica o selvatica, ne da' immediata
comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente.
2. Il medico veterinario invia all'Istituto zooprofilattico
sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso
di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine
dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato
l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad
indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali
deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati,
nonche' di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il
tramite delle Aziende unita' sanitarie locali competenti per
territorio o delle imprese convenzionate.
Art. 2
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia
conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare
di specie animale domestica o selvatica, ne da' immediata
comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente.
2. Il medico veterinario invia all'Istituto zooprofilattico
sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso
di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine
dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato
l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad
indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali
deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati,
nonche' di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il
tramite delle Aziende unita' sanitarie locali competenti per
territorio o delle imprese convenzionate.
Art. 3
1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a
necroscopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e
analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede
necroscopica.
2. Gli Istituti eseguono la necroscopia entro quarantotto ore e le
analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione, comunicandone
gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al
Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento,
all'Autorita' giudiziaria.
Art. 3
1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a
necroscopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e
analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede
necroscopica.
2. Gli Istituti eseguono la necroscopia entro quarantotto ore e le
analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione, comunicandone
gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al
Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento,
all'Autorita' giudiziaria.
Art. 4
1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 2,
comma 1 da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da
effettuare in collaborazione con le altre Autorita' competenti.
2. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione
dell' articolo 1, provvede ad individuare le modalita' di bonifica
del luogo interessato dall'avvelenamento nonche' a segnalare con
apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle
Autorita' preposte.
3. E' attivato presso le Prefetture, un tavolo di coordinamento per
la gestione degli interventi da effettuare, e per il monitoraggio del
fenomeno, al fine di garantire una uniforme applicazione delle
attivita'.
4. Il tavolo di cui al comma 3, coordinato dal Prefetto o da un suo
rappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, dai
sindaci delle aree interessate e dai rappresentanti dei Servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello
Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio, delle Guardie zoofile, delle Forze di polizia locali e un
veterinario libero professionista nominato dall'Ordine provinciale
dei medici veterinari.
Art. 4
1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 2,
comma 1 da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da
effettuare in collaborazione con le altre Autorita' competenti.
2. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione
dell' articolo 1, provvede ad individuare le modalita' di bonifica
del luogo interessato dall'avvelenamento nonche' a segnalare con
apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle
Autorita' preposte.
3. E' attivato presso le Prefetture, un tavolo di coordinamento per
la gestione degli interventi da effettuare, e per il monitoraggio del
fenomeno, al fine di garantire una uniforme applicazione delle
attivita'.
4. Il tavolo di cui al comma 3, coordinato dal Prefetto o da un suo
rappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, dai
sindaci delle aree interessate e dai rappresentanti dei Servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello
Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio, delle Guardie zoofile, delle Forze di polizia locali e un
veterinario libero professionista nominato dall'Ordine provinciale
dei medici veterinari.
Art. 5
1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti
fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei
rodenticidi e lumachicidi a uso domestico, civile e agricolo
aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo
renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio.
2. Nel caso di rodenticidi per uso civile e' previsto un
contenitore all'atto dell'utilizzo con accesso solo all'animale
bersaglio fatti salvi i casi previsti all'articolo 1, comma 5.
3. Sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 sono indicate le
modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.
Art. 5
1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti
fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei
rodenticidi e lumachicidi a uso domestico, civile e agricolo
aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo
renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio.
2. Nel caso di rodenticidi per uso civile e' previsto un
contenitore all'atto dell'utilizzo con accesso solo all'animale
bersaglio fatti salvi i casi previsti all'articolo 1, comma 5.
3. Sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 sono indicate le
modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.
Art. 6
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha efficacia per 24 mesi a
decorrere dalla pubblicazione.
Roma, 10 febbraio 2012
Il Ministro: Balduzzi
Reegistrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 2, foglio n. 398
Art. 6
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha efficacia per 24 mesi a
decorrere dalla pubblicazione.
Roma, 10 febbraio 2012
Il Ministro: Balduzzi
Reegistrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 2, foglio n. 398