(G.U. Serie Generale
, n. 33
del 10 febbraio 2010)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6
ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Vista l'ordinanza 18 dicembre 2008;
Vista l'ordinanza 19 marzo 2009;
Rilevato il persistere del fenomeno relativo alla uccisione di
animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in
ambito urbano, che extraurbano nonche' gli episodi sempre piu'
frequenti di mortalita' tra la fauna selvatica per ingestione di
sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, con
conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in
particolare alle specie in via di estinzione;
Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul
territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi,
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare
per i bambini, sia direttamente che indirettamente attraverso la
contaminazione ambientale, nonche' per l'ambiente;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, prorogare e
rafforzare le misure previste dalla ordinanza ministeriale del 18
dicembre 2008 come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009;
Ordina:
Art. 1
1. L'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19
marzo 2009, e' cosi' modificata:
a) all'art. 1, comma 2 dopo la parola «metalli» sono aggiunte le
parole «o materiale esplodente»;
b) l'art. 1, comma 3 e' cosi' sostituito:
«3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a
causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle
autorita' competenti tramite il medico veterinario che emette la
diagnosi di sospetto di cui all'art. 2, comma 1»;
c) l'art. 1, comma 4 e' cosi' sostituito:
«4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite
da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalita' tali
da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non
bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite
avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni
lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve contenere l'indicazione
di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi
del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e
l'indicazione delle sostanze utilizzate»;
d) all'art. 1 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
«5. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta
specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il
ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di
altri animali infestanti».
«6. Nelle aree protette per motivi di salvaguardia di specie
selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere
internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti,
e' possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della
salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza
l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:
a. il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa
persistenza ambientale al fine di evitare la contaminazione della
catena alimentare e dell'ambiente;
b. sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente
delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base
della letteratura scientifica piu' aggiornata;
c. al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano
rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura
dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia
indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata
dall'operazione e il numero di esche, non utilizzate e rimosse al
termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al
Ministero della salute, e' a disposizione delle autorita' competenti
per eventuali controlli»;
e) l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 2 e' abrogato.
f) all'art. 3, comma 1 la parola «autopsia» e' sostituita con la
parola «necroscopia» e la parola «autoptica» e' sostituita con la
parola «necroscopica»;
g) all'art. 3, comma 2 dopo le parole «territorialmente
competente» sono aggiunte le parole «, al sindaco»;
h) all'art. 4, comma 1 dopo le parole «all'art. 2, comma 1» sono
aggiunte le parole «o all'art. 3, comma 2»;
i) all'art. 5, comma 1 dopo la parola «amaricante» sono aggiunte
le parole «o repellente» e dopo le parole «solo all'animale
bersaglio» sono aggiunte le parole «fatti salvi i casi previsti
all'art. 1, comma 6»;
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6
ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Vista l'ordinanza 18 dicembre 2008;
Vista l'ordinanza 19 marzo 2009;
Rilevato il persistere del fenomeno relativo alla uccisione di
animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in
ambito urbano, che extraurbano nonche' gli episodi sempre piu'
frequenti di mortalita' tra la fauna selvatica per ingestione di
sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, con
conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in
particolare alle specie in via di estinzione;
Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul
territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi,
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare
per i bambini, sia direttamente che indirettamente attraverso la
contaminazione ambientale, nonche' per l'ambiente;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, prorogare e
rafforzare le misure previste dalla ordinanza ministeriale del 18
dicembre 2008 come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009;
Ordina:
Art. 1
1. L'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19
marzo 2009, e' cosi' modificata:
a) all'art. 1, comma 2 dopo la parola «metalli» sono aggiunte le
parole «o materiale esplodente»;
b) l'art. 1, comma 3 e' cosi' sostituito:
«3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a
causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle
autorita' competenti tramite il medico veterinario che emette la
diagnosi di sospetto di cui all'art. 2, comma 1»;
c) l'art. 1, comma 4 e' cosi' sostituito:
«4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite
da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalita' tali
da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non
bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite
avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni
lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve contenere l'indicazione
di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi
del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e
l'indicazione delle sostanze utilizzate»;
d) all'art. 1 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
«5. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta
specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il
ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di
altri animali infestanti».
«6. Nelle aree protette per motivi di salvaguardia di specie
selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere
internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti,
e' possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della
salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza
l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:
a. il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa
persistenza ambientale al fine di evitare la contaminazione della
catena alimentare e dell'ambiente;
b. sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente
delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base
della letteratura scientifica piu' aggiornata;
c. al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano
rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura
dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia
indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata
dall'operazione e il numero di esche, non utilizzate e rimosse al
termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al
Ministero della salute, e' a disposizione delle autorita' competenti
per eventuali controlli»;
e) l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 2 e' abrogato.
f) all'art. 3, comma 1 la parola «autopsia» e' sostituita con la
parola «necroscopia» e la parola «autoptica» e' sostituita con la
parola «necroscopica»;
g) all'art. 3, comma 2 dopo le parole «territorialmente
competente» sono aggiunte le parole «, al sindaco»;
h) all'art. 4, comma 1 dopo le parole «all'art. 2, comma 1» sono
aggiunte le parole «o all'art. 3, comma 2»;
i) all'art. 5, comma 1 dopo la parola «amaricante» sono aggiunte
le parole «o repellente» e dopo le parole «solo all'animale
bersaglio» sono aggiunte le parole «fatti salvi i casi previsti
all'art. 1, comma 6»;