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Numero Atti: 77828

Ultima Gazzetta Ufficiale del:
02 maggio 2024

Ultima Modifica:
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Ministero della Salute

Ordinanza 14 gennaio 2010

Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati». (10A01779)

(G.U. Serie Generale , n. 33 del 10 febbraio 2010)

 
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u); Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189; Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; Vista l'ordinanza 18 dicembre 2008; Vista l'ordinanza 19 marzo 2009; Rilevato il persistere del fenomeno relativo alla uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonche' gli episodi sempre piu' frequenti di mortalita' tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione; Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, sia direttamente che indirettamente attraverso la contaminazione ambientale, nonche' per l'ambiente; Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, prorogare e rafforzare le misure previste dalla ordinanza ministeriale del 18 dicembre 2008 come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009; Ordina: Art. 1 1. L'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, e' cosi' modificata: a) all'art. 1, comma 2 dopo la parola «metalli» sono aggiunte le parole «o materiale esplodente»; b) l'art. 1, comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle autorita' competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto di cui all'art. 2, comma 1»; c) l'art. 1, comma 4 e' cosi' sostituito: «4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalita' tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate»; d) all'art. 1 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «5. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti». «6. Nelle aree protette per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, e' possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che: a. il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell'ambiente; b. sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base della letteratura scientifica piu' aggiornata; c. al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche, non utilizzate e rimosse al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute, e' a disposizione delle autorita' competenti per eventuali controlli»; e) l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 2 e' abrogato. f) all'art. 3, comma 1 la parola «autopsia» e' sostituita con la parola «necroscopia» e la parola «autoptica» e' sostituita con la parola «necroscopica»; g) all'art. 3, comma 2 dopo le parole «territorialmente competente» sono aggiunte le parole «, al sindaco»; h) all'art. 4, comma 1 dopo le parole «all'art. 2, comma 1» sono aggiunte le parole «o all'art. 3, comma 2»; i) all'art. 5, comma 1 dopo la parola «amaricante» sono aggiunte le parole «o repellente» e dopo le parole «solo all'animale bersaglio» sono aggiunte le parole «fatti salvi i casi previsti all'art. 1, comma 6»;

										 
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u); Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189; Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; Vista l'ordinanza 18 dicembre 2008; Vista l'ordinanza 19 marzo 2009; Rilevato il persistere del fenomeno relativo alla uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonche' gli episodi sempre piu' frequenti di mortalita' tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione; Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, sia direttamente che indirettamente attraverso la contaminazione ambientale, nonche' per l'ambiente; Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, prorogare e rafforzare le misure previste dalla ordinanza ministeriale del 18 dicembre 2008 come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009; Ordina: Art. 1 1. L'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, e' cosi' modificata: a) all'art. 1, comma 2 dopo la parola «metalli» sono aggiunte le parole «o materiale esplodente»; b) l'art. 1, comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle autorita' competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto di cui all'art. 2, comma 1»; c) l'art. 1, comma 4 e' cosi' sostituito: «4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalita' tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate»; d) all'art. 1 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «5. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti». «6. Nelle aree protette per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, e' possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che: a. il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell'ambiente; b. sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base della letteratura scientifica piu' aggiornata; c. al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche, non utilizzate e rimosse al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute, e' a disposizione delle autorita' competenti per eventuali controlli»; e) l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 2 e' abrogato. f) all'art. 3, comma 1 la parola «autopsia» e' sostituita con la parola «necroscopia» e la parola «autoptica» e' sostituita con la parola «necroscopica»; g) all'art. 3, comma 2 dopo le parole «territorialmente competente» sono aggiunte le parole «, al sindaco»; h) all'art. 4, comma 1 dopo le parole «all'art. 2, comma 1» sono aggiunte le parole «o all'art. 3, comma 2»; i) all'art. 5, comma 1 dopo la parola «amaricante» sono aggiunte le parole «o repellente» e dopo le parole «solo all'animale bersaglio» sono aggiunte le parole «fatti salvi i casi previsti all'art. 1, comma 6»;

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