Fitosanitario e difesa delle produzioni

Dicembre 2018 - Nuove linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Le novità sono contenute nella Delibera della Giunta regionale n. 2051 del 03 dicembre 2018, che sostituisce la precedente Delibera n. 541 del 18 aprile 2016. Tra le modifiche principali si evidenziano la segnalazione preventiva e avviso alla popolazione, l’impiego del glifosate, l'aggiunta delle aree archeologiche e la precisazione per i trattamenti endoterapici.

Segnalazione preventiva e avviso alla popolazione

  • Aree per le quali è necessaria la segnalazione. Le aree potenzialmente frequentate dalla popolazione in prossimità delle quali è obbligatoria la segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali sono state integrate, si riporta di seguito l’elenco completo:
    • cortili e aree verdi all’interno dei plessi scolastici e confinanti con gli stessi, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie;
    • sentieri natura;
    • percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all’aperto;
    • piste ciclabili;
    • aree di sosta e/o dei parcheggi;
    • parchi e giardini pubblici;
    • campeggi;
    • campi sportivi;
    • aree ricreative.
  • Cartelli. Non vi sono più vincoli specifici relativi alla forma ed al colore dei cartelli, nell’attuale delibera si stabilisce che i cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:
    • il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
    • deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
    • la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante, tenendo conto di eventuali ostacoli;
    • le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.
    • la misura del cartello deve essere idonea a contenere le informazioni di cui sopra;
    • il cartello non deve essere confondibile con la cartellonistica stradale e/o della sicurezza sul lavoro.
  • Piste ciclabili. Gli utilizzatori professionali che effettuano trattamenti in aree agricole che si trovano ad una distanza inferiore a 10 metri da piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e aree di sosta devono sempre segnalare il trattamento tramite il cartello “Trattamento fitosanitario in corso” prima di ogni trattamento. In pratica in queste situazioni non è possibile esporre il cartello fisso utilizzabile per le colture ortofrutticole e la vite. Altra novità importante: le piste ciclabili, i percorsi salute e le aree di sosta sono stati esclusi dal divieto di utilizzo dei prodotti più pericolosi ad una distanza inferiore di 30 metri.
  • Avviso alla popolazione residente in prossimità di aree agricole. In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno dei 10 metri di distanza di cui sopra, è necessario che gli abitanti siano avvisati almeno 24 ore prima, con modalità dimostrabili (es. cartelli, comunicazione scritta, e-mail ecc..). La parte di testo sottolineata è stata aggiunta rispetto alla precedente versione.
  • Tabella di conversione. In fondo al testo della delibera sono riportate in forma tabellare le indicazioni di pericolo (frasi H) corrispondenti alle classificazioni “Tossico” e “Molto Tossico” e alle frasi di rischio R, previste per i prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in conformità ai requisiti del PAN.

La delibera ha apportato alcune modifiche/integrazioni anche nella parte che riguarda i trattamenti eseguiti nelle aree extra-agricole; fra queste si segnalano:

  • la precisazione relativa all’utilizzo del glifosate: “In merito all’uso dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate, si riporta quanto definito nel Decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 all’articolo 1: “a decorrere dal 22 agosto 2016 è revocato l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie”. Secondo quanto definito nella successiva nota di chiarimento del Ministero della Salute del 7 aprile 2017 n. 14132, le aree non espressamente citate nell’articolo 1 del Decreto di cui sopra come ad esempio quelle cimiteriali ed archeologiche sono escluse dalla revoca dell’impiego;
  • l’aggiunta delle aree archeologiche fra quelle nelle quali è obbligatorio l’avviso alla popolazione;
  • la precisazione che la segnalazione è obbligatoria anche per i trattamenti endoterapici.

Deliberazione n. 2051 del 3 dicembre 2018 (pdf471.71 KB)
Nuove linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Aggiornamento e sostituzione della propria deliberazione n. 541 del 18 aprile 2016.

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ultima modifica 2019-08-23T19:15:00+01:00
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