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Document 32022R1317

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023

C/2022/5479

OJ L 199, 28.7.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1317/oj

28.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1317 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2022

che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 148, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e fissino, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno (norma BCAA) di cui all'allegato III di tale regolamento, in linea con il principale obiettivo di tali norme di cui al suddetto allegato. Le norme BCAA sono applicabili a decorrere dall'anno di domanda 2023, ad eccezione della BCAA 2 che può essere applicata solo a decorrere dall'anno di domanda 2024 o 2025, se ciò è debitamente giustificato.

(2)

Nella comunicazione «Salvaguardare la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari» (2) la Commissione ha illustrato le gravi conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia per la sicurezza alimentare mondiale. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha provocato una brusca impennata dei prezzi delle materie prime, con un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli a livello mondiale. In particolare, la produzione mondiale di frumento è a rischio sia a causa dello shock a livello dell'offerta derivante dall'entità della quota ucraina e russa sui mercati del frumento che dello shock dei costi dei fattori di produzione, in particolare di gas naturale, concimi azotati e ossigeno. Il livello di incertezza riguardo alla situazione dell'approvvigionamento alimentare mondiale è elevato, il che desta preoccupazioni per la sicurezza alimentare mondiale. Al fine di contribuire ad affrontare tempestivamente questa situazione mantenendo l'approvvigionamento alimentare, è opportuno conservare il potenziale di produzione alimentare agricola dell'Unione, garantendo nel contempo la sostenibilità a medio e lungo termine dell'approvvigionamento alimentare mediante il proseguimento della transizione verso una produzione alimentare sostenibile, come stabilito nella strategia «Dal produttore al consumatore» e nella strategia sulla biodiversità.

(3)

Sia la norma BCAA 7 «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse», sia il primo requisito della norma BCAA 8 «Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi», di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, che sono applicabili a decorrere dall'anno di domanda 2023, incidono sull'uso dei seminativi a fini di produzione. Fissando requisiti minimi per quanto riguarda la diversità nel tempo e nello spazio di coltivazione delle diverse colture, con l'obiettivo di preservare il potenziale del suolo e migliorarne la fertilità per garantire la produttività a lungo termine, la norma BCAA 7 incide potenzialmente sulle scelte colturali degli agricoltori. Imponendo che una percentuale minima di seminativi sia destinata a superfici o elementi non produttivi al fine di migliorare la biodiversità nelle aziende agricole necessaria per ecosistemi sani e produttivi, conformemente al primo requisito della norma BCAA 8 gli agricoltori possono, oltre alla presenza di elementi caratteristici del paesaggio, lasciare a riposo una determinata percentuale di seminativi a fini di biodiversità.

(4)

Considerata la necessità di rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare connesse alla dimensione globale della disponibilità e dell'accessibilità economica degli alimenti e di mantenere il potenziale di produzione alimentare dell'Unione, contribuendo nel contempo agli obiettivi del Green Deal dell'UE, in particolare della strategia «Dal produttore al consumatore» e della strategia sulla biodiversità, è pertanto opportuno autorizzare in via eccezionale gli agricoltori a utilizzare i loro seminativi disponibili per la produzione alimentare, attenuando nel contempo l'impatto negativo di tali scelte sull'ambiente e sui cambiamenti climatici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare all'applicazione, per l'anno di domanda 2023, della norma BCAA 7 e del primo requisito della norma BCAA 8 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, quale da essi definita nei rispettivi piani strategici della PAC. Dato che la deroga ha l'obiettivo di contribuire a rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare nel breve termine, è opportuno stabilire che i seminativi che non sarebbero destinati a zone non produttive a seguito della deroga al primo requisito della norma BCAA 8 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, non dovrebbero essere utilizzati per la coltivazione di granturco e semi di soia, dato che tali colture non sono per lo più destinate alla produzione alimentare. Inoltre gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe alle norme BCAA 7 o 8 dovrebbero, in generale, promuovere l'uso delle colture per la produzione alimentare nonché il ricorso a regimi ecologici e misure agro-climatico-ambientali programmate nei rispettivi piani strategici della PAC che hanno l'obiettivo di migliorare la biodiversità nelle aziende agricole e preservare il potenziale del suolo.

(5)

Data l'importanza delle summenzionate norme BCAA 7 e 8 per gli obiettivi di preservazione del potenziale del suolo e miglioramento della biodiversità nelle aziende agricole nel quadro della sostenibilità a lungo termine del settore e di mantenimento del potenziale di produzione alimentare, la deroga dovrebbe essere circoscritta all'anno di domanda 2023 e non incidere sulle norme negli anni successivi al 2023 e dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario per rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare a livello mondiale. Pertanto gli altri tre requisiti della norma BCAA 8 elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, compreso il requisito relativo al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, restano applicabili per l'anno di domanda 2023 a titolo di salvaguardia dell'obiettivo principale della norma, ovvero il miglioramento della biodiversità nelle aziende agricole.

(6)

La possibilità di derogare all'applicazione delle norme BCAA definite dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC lascia impregiudicato l'obbligo di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115, che impone agli Stati membri di includere nei piani strategici della PAC la descrizione dell'attuazione e dei relativi elementi di ciascuna norma BCAA di cui all'allegato III del citato regolamento.

(7)

Poiché le norme BCAA fanno parte delle condizioni di base dei regimi ecologici e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione, è opportuno stabilire norme sul rispetto delle condizioni di base qualora uno Stato membro si avvalga delle deroghe all'applicazione della norma BCAA 7 o del primo requisito della norma BCAA 8. Al fine di garantire la stabilità dei piani strategici della PAC e salvaguardare l'ambizione degli interventi, che fanno parte dell'architettura verde della politica agricola comune (PAC) a partire dal 2023, le condizioni di base dovrebbero rimanere invariate indipendentemente dall'applicazione della deroga. È in particolare opportuno che i requisiti di base della norma BCAA 7 o il primo requisito della norma BCAA 8 continuino a essere rispettati al fine di beneficiare del sostegno nell'ambito di interventi in cui gli impegni comprendono tali requisiti di base o si fondano su di essi.

(8)

È essenziale monitorare l'impatto di tali deroghe sulla sicurezza alimentare mondiale nonché sull'ambiente e sui cambiamenti climatici; gli Stati membri dovrebbero pertanto valutare l'attuazione di tali deroghe e riferire in merito alla Commissione.

(9)

Per garantire che le deroghe autorizzate dal presente regolamento siano efficaci in considerazione della loro finalità e dato che gli agricoltori decidono le semine per il raccolto 2023 a partire dall'estate 2022, è opportuno che la decisione di avvalersi di tali deroghe sia adottata in tempi rapidi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare le relative decisioni e notificarle alla Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante il sistema basato sulla tecnologia dell'informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (3). Le decisioni dovrebbero essere incluse nei piani strategici della PAC alla prima occasione, ossia al momento della ripresentazione del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 118, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 o nella prima richiesta di modifica del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 119 di tale regolamento. Data la necessità di garantire un'attuazione tempestiva, le decisioni non dovrebbero essere soggette all'approvazione della Commissione.

(10)

Tenuto conto della necessità che le decisioni siano adottate in tempo utile prima che gli agricoltori decidano le semine, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Decisioni che derogano all'applicazione di determinate norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni per l'anno di domanda 2023

1.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono decidere di derogare, per l'anno di domanda 2023, all'applicazione di una o entrambe le seguenti norme BCAA elencate nell'allegato III di tale regolamento, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC:

a)

BCAA 7 «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture subacquee»;

b)

BCAA 8, primo requisito «Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.

Percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo.

Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % dei propri seminativi a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nell'ambito di un regime ecologico rafforzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, la quota da attribuire al rispetto della presente norma BCAA è limitata al 3 %.

Percentuale minima di almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola, se essa comprende anche colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da superfici lasciate a riposo o elementi non produttivi. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari.».

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma, lettera b), provvedono affinché essa si applichi esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.

Gli Stati membri provvedono affinché le superfici di seminativi non destinate a superfici non produttive in virtù della deroga di cui al primo comma, lettera b), non siano utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida.

Gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui al primo comma promuovono la coltivazione di colture destinate alla produzione alimentare.

Gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui al primo comma promuovono i regimi ecologici e le misure agro-climatico-ambientali programmate nei rispettivi piani strategici della PAC che hanno l'obiettivo di migliorare la biodiversità nelle aziende agricole e preservare il potenziale del suolo.

2.   Ai fini dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 di tale regolamento, stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, per l'anno di domanda 2023, le condizioni di base di cui all'articolo 31, paragrafo 5, primo comma, lettera a), e all'articolo 70, paragrafo 3, primo comma, lettera a), di tale regolamento per quanto riguarda la BCAA 7 e il primo requisito della BCAA 8 non sono modificate dalle decisioni dello Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Termine, notifica delle decisioni e loro applicazione

1.   Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri che decidono di avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, notificano alla Commissione le decisioni adottate a norma di tale paragrafo mediante il sistema basato sulla tecnologia dell'informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

2.   Gli Stati membri includono le decisioni adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento nella sezione 3.10 relativa alla condizionalità e alla norma BCAA dei piani strategici della PAC nell'ambito di una ripresentazione del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 118, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 o nell'ambito della prima richiesta di modifica del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 119 di tale regolamento.

3.   Le decisioni adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento non sono soggette all'approvazione della Commissione di cui, rispettivamente, all'articolo 118, paragrafo 6, o all'articolo 119, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115.

4.   Le decisioni adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, si applicano per l'anno di domanda 2023.

5.   Gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, includono nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, da trasmettere entro il 15 febbraio 2024, una valutazione degli effetti dell'applicazione di tali deroghe sulla sicurezza alimentare mondiale, sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

(2)  COM(2022) 133 final.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).


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