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DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 188

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (23G00199)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2023
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Testo in vigore dal:  30-12-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi da 515 a 518, ai sensi dei quali è stato istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (Agricat);
Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
Visto il regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visto il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
Considerato che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla scorsa programmazione, dispongono che anche per gli interventi settoriali le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nel Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata;
Considerata, pertanto, la necessità di stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti PAC, anche per gli interventi settoriali;
Considerata la necessità di stabilire disposizioni per il recupero degli importi indebitamente percepiti dall'impresa agricola beneficiaria a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, comunicati dal Fondo mutualistico nazionale AgriCat;
Considerata la necessità di disciplinare il recupero di pagamenti indebiti, precedentemente regolato a livello unionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Emana

il seguente decreto-legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:
«o-bis) provvedimento di riconoscimento: il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti;
o-ter) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui alle disposizioni nazionali attuative, che stabiliscono le norme sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate.».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 298 del 27 dicembre 1947.
«Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».
«Art. 87 - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».
- Si riporta l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31».
- Si riporta l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2022:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative».
- Si riportano i commi 515, 516, 517 e 518 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«515. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'esito della trasformazione prevista dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.
518. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»:
«Art. 1 (Principio di legalità). - Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati».
- Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021, L 435.
- Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021, L 435.
- Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'8 luglio 2022, L 183.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'8 luglio 2022, L 183.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 luglio 2022, L 199.
- Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2022, L 138.
- Il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2023, n. 94.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 1 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto.
«Art. 1 (Oggetto, definizioni e soggetti attuatori).
- 1. Il presente decreto disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115.
2. Ai fini del presente decreto, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.
3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:
a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro;
c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «parcella agricola»: una unità di superficie agricola, come definita nel Piano strategico della PAC;
b) «superficie dichiarata»: la superficie oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento.
Qualora la stessa superficie costituisca la base per una domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di più interventi, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi;
c) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti;
d) «capi dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
e) «capo potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
f) «capo accertato»: nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
g) «gruppo coltura»: la superficie per la quale è previsto lo stesso importo unitario dell'intervento. Si distingue in:
1) superficie dichiarata ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
2) superficie che dà diritto al pagamento ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
3) superficie che dà diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;
4) superficie dichiarata per ciascuna misura di sostegno accoppiato al reddito;
5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo unitario. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate;
h) «gruppo di impegni»: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
i) «gruppo di infrazioni»: l'insieme di due o più infrazioni relative ad impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
l) «PSP»: il Piano Strategico PAC;
m) «portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
n) «gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
o) «persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
o-bis) provvedimento di riconoscimento: il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP) per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti;
o-ter) criteri di riconoscimento: disposizioni di cui al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui alle disposizioni nazionali attuative, che stabiliscono le norme sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate.
5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) 2021/2116, applicano le sanzioni previste dal presente decreto».