I controlli e le sanzioni
Il nuovo impianto sanzionatorio
In caso di violazioni degli obblighi previsti dai Decreti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chiunque non adempia agli obblighi di registrazione varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 20.000 euro. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l’attività di primo acquirente nel territorio italiano, per un periodo un da sette a trenta giorni.
Ad esclusione dei casi che comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al primo capoverso, il mancato rispetto dei requisiti e degli impegni previsti per i primi acquirenti determina l’avvio di un procedimento di revoca del riconoscimento.
Ove la natura della violazione lo consenta, il Settore competente, prima dell’avvio del procedimento di revoca, invita il primo acquirente a regolarizzare l’inadempienza,fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni.
Chi irroga le sanzioni?
Le sanzioni sono irrogate dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni.