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Document 32021R1763

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1763 della Commissione del 6 ottobre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per quanto riguarda le deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo

C/2021/7124

OJ L 355, 7.10.2021, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1763/oj

7.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 355/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1763 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per quanto riguarda le deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 54, lettere a), b) e e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione (2) ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti, tra l’altro, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (3) nel settore vitivinicolo per fornire sostegno agli operatori e aiutarli a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nonostante l’utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l’equilibrio tra domanda e offerta.

(2)

La pandemia di COVID-19 non è sotto controllo. Le campagne di vaccinazione in alcune regioni dell’Unione e nel mondo sono insufficienti e nella maggior parte dei paesi sono ancora in vigore restrizioni alla circolazione e misure di distanziamento sociale. Tali misure comprendono tuttora restrizioni relative ai viaggi, al numero di partecipanti agli eventi sociali, alle feste private e agli eventi pubblici, nonché alla possibilità di mangiare e bere fuori casa. Tali restrizioni comportano un’ulteriore diminuzione del consumo di vino nell’Unione, un volume maggiore di scorte e, più in generale, turbative del mercato. In alcuni Stati membri un terzo del consumo di vino è legato al turismo. Pertanto il consumo di vino ha continuato a diminuire e le scorte restano elevate. Tali effetti della pandemia, associati ai dazi imposti dagli Stati Uniti e all’ondata di gelo che ha colpito l’Europa nell’aprile 2021, hanno avuto forti ripercussioni negative sul reddito dei produttori di vino dell’Unione. Si stima che la combinazione di tutti questi fattori abbia avuto per effetto di ridurre in media del 15-20 % il fatturato del settore vitivinicolo dell’Unione, con alcune aziende che hanno registrato perdite fino al 40 %.

(3)

Inoltre, l’incertezza che circonda la durata della crisi, che rimane difficile da prevedere a causa della rapida mutabilità del virus, acuisce ulteriormente l’attuale grave turbativa del mercato vitivinicolo dell’Unione. Ciò significa che la ripresa del settore richiederà più tempo di quanto si potesse prevedere all’inizio del 2021. Di conseguenza è opportuno continuare a offrire un sostegno temporaneo ed eccezionale al settore vitivinicolo dell’Unione per evitare l’aumento dei fallimenti che è stato registrato.

(4)

Il mantenimento delle misure di risposta alla crisi nel settore vitivinicolo dell’Unione che sono state introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 e successivamente modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione (4) è ritenuto essenziale per fornire agli Stati membri e agli operatori la flessibilità necessaria per attuare i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell’Unione. In particolare, la possibilità per gli Stati membri di apportare modifiche ai rispettivi programmi nazionali, ogniqualvolta necessario nel corso dell’anno, ha consentito agli Stati membri di reagire rapidamente alle circostanze eccezionali degli ultimi mesi e di presentare modifiche ai loro programmi di sostegno non appena ritenuto necessario. Tale flessibilità ha consentito agli Stati membri di introdurre nuove misure, ottimizzare le misure già in atto e adeguare le misure con maggiore frequenza se necessario, tenendo conto della rapida evoluzione della situazione del mercato. Inoltre la flessibilità introdotta per l’attuazione della misura relativa alla vendemmia verde ha concesso agli operatori il tempo necessario per pianificare la misura e reperire la forza lavoro necessaria per operare nelle difficili condizioni derivanti dalla pandemia di COVID-19.

(5)

Poiché si prevede che gli effetti della pandemia di COVID-19 si protrarranno oltre la fine del 2021 e quindi per una parte significativa dell’esercizio finanziario 2022, è necessario prorogare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per la durata dell’esercizio finanziario 2022. Tuttavia, poiché le misure di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 2020/592 (5) possono essere finanziate solo nell’ambito di programmi di sostegno nel settore vitivinicolo durante gli esercizi finanziari 2020 e 2021, la proroga della domanda non dovrebbe applicarsi a tali misure.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600.

(7)

Al fine di garantire la continuità tra gli esercizi finanziari 2021 e 2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi a decorrere dal 16 ottobre 2021.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600

L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 è così modificato:

(1)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione (*1), ogniqualvolta necessario nel corso degli esercizi 2020 e 2021 ma non oltre il 15 ottobre 2021, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Gli Stati membri possono inoltre introdurre tali modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio finanziario 2022, ma non oltre il 15 ottobre 2022, ma soltanto in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 6).»;"

(2)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   In deroga all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022 gli Stati membri possono:».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 40).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione, del 27 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 5).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 6).


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