Riconoscimento dei Distillatori ed assimilati al distillatore
Il distillatore è la persona fisica, giuridica ovvero associazione di persone che distilla vini, vini alcolizzati, sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra forma di trasformazione delle uve. Assimilato al distillatore è la persona fisica, giuridica ovvero associazione di tali persone che acquista da un produttore vino, sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve per farli distillare per proprio conto o da un distillatore. Per poter operare nel settore delle distillazioni comunitarie e ottenete i contributi previsti, i soggetti interessati devono presentare la domanda ed ottenere il riconoscimento della propria attività dalle autorità competenti dei Paesi membri.
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Riconoscimento dei Distillatori ed assimilati al distillatore
Il distillatore è la persona fisica, giuridica ovvero associazione di persone che distilla vini, vini alcolizzati, sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra forma di trasformazione delle uve. Assimilato al distillatore è la persona fisica, giuridica ovvero associazione di tali persone che acquista da un produttore vino, sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve per farli distillare per proprio conto o da un distillatore. Per poter operare nel settore delle distillazioni comunitarie e ottenete i contributi previsti, i soggetti interessati devono presentare la domanda ed ottenere il riconoscimento della propria attività dalle autorità competenti dei Paesi membri.
Cosa fa la Regione
La Regione Emilia-Romagna, secondo quanto stabilito dal D.M. del 23 aprile 2001, attraverso i Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca competenti, raccoglie le domande e, dopo aver effettuato i controlli previsti, conferisce il riconoscimento di distillatore e assimilato al distillatore. Gli operatori che hanno ottenuto il riconoscimento sono iscritti nell’elenco regionale e nell’elenco nazionale dei distillatori e possono, quindi, avere accesso ai benefici comunitari.
Il riconoscimento ha una validità di 5 anni e deve essere rinnovato per poter ottenere i sostegni comunitari. Durante il periodo di validità, ogni variazione rispetto agli elementi forniti con la domanda deve essere tempestivamente comunicata e documentata al Servizio Territoriale competente.