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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2000, n. 403

Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2004)
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Testo in vigore dal:  5-8-2004
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale";
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280, recante "Modifiche ed integrazioni" alla suddetta legge, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, regolamento di esecuzione della predetta legge;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 327, con il quale sono state apportate modifiche all'allegato 7 del predetto decreto;
Considerato che nel corso degli oltre quattro anni di applicazione del citato regolamento sono emerse alcune problematiche legate a mutamenti verificatisi nel settore della riproduzione animale, sia sotto il profilo normativo, che tecnico-scientifico, che organizzativo;
Considerate al riguardo anche le molteplici proposte di modifica richieste dalle regioni e province autonome;
Ritenuta quindi la necessità di modificare il testo del già citato regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, ed in particolare, in considerazione della copiosità delle variazioni di sostituire l'intero testo normativo al fine di permettere una più agevole applicazione e consultazione;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, che nella riunione del 25 maggio 1999, ha espresso parere favorevole;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 22679 del 22 ottobre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi
1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
b) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico.
2. In applicazione a quanto stabilito all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, gli stalloni non iscritti a libri genealogici o registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere individuati secondo le norme stabilite dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate regioni, che li hanno autorizzati.
3. Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui all'articolo 2.

((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403".