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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 22

NORME IN MATERIA DI ISTRUTTORIA PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991

INDICE

Art. 1 - Perizie e compensi
Art. 2 - Norma finanziaria
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Perizie e compensi
1. Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale e di ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico previste dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 Sito esterno, e dal relativo regolamento di esecuzione, la Giunta regionale si avvale di norma di personale proprio, di personale tecnico dell'ERSA (Ente regionale di sviluppo agricolo) o delle Comunità montane, nonché, in via eccezionale, di professionisti esterni, iscritti agli Albi professionali dei rispettivi Ordini, con specifica competenza in materia.
2. Le spese e i compensi per le prestazioni professionali dei tecnici non dipendenti pubblici di cui al comma 1 sono a carico della Regione e saranno liquidati sulla base delle tabelle approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto dalla Legge 31 gennaio 1968, n. 41 Sito esterno e dal D.P.R. 30 marzo 1984, n. 103 Sito esterno.
3. Sono fatte salve e restano a carico dei richiedenti le spese e i compensi per le istruttorie relative alla legittimazione delle usurpazioni di terreno di uso civico e alle affrancazioni di usi civici su terre private.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con la istituzione di apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 31, 2° comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 2 settembre 1991

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