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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1996, n. 49

PROVVIDENZE IN MATERIA AGRICOLA E AGRO-AMBIENTALE A FAVORE DELLE PARTECIPANZE AGRARIE E DELLE ASSOCIAZIONI AGRARIE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 22 NOVEMBRE 1976, N. 49, E 2 DICEMBRE 1988, N. 49

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 9 dicembre 1996

INDICE

Art. 1 - Partecipanze agrarie
Art. 2 - Condizioni per la concessione dei contributi
Art. 3 - Regolamenti
Art. 4 - Associazioni agrarie
Art. 5 - Abrogazioni di leggi regionali
Art. 6 - Esame comunitario
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Partecipanze agrarie
1. Le partecipanze agrarie di Cento (FERRARA), Nonantola (MODENA), San Giovanni in Persiceto, S. Agata Bolognese, Pieve di Cento e Villa Fontana (BOLOGNA) accedono ai regimi di aiuto e alle provvidenze previste nel settore agricolo e agro-ambientale dalla normativa regionale e dell'Unione europea a favore delle società cooperative.
Art. 2
Condizioni per la concessione dei contributi
1. Le provvidenze e i regimi di aiuti previsti all'art. 1 sono attribuiti alle partecipanze agrarie quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) le opere realizzate devono divenire di proprietà dell'ente beneficiario;
b) il tempo di godimento del terreno assegnato non deve essere inferiore ai diciotto anni;
c) gli eventuali fabbricati ed impianti fissi di interesse plurimo non devono essere costruiti in area destinata a successive assegnazioni.
Art. 3
Regolamenti
1. I benefici e gli oneri derivanti ai partecipanti singoli e associati dalla realizzazione delle iniziative di interesse comune di cui alla presente legge sono disciplinati da regolamenti delle partecipanze agrarie approvati dalla Giunta regionale.
Art. 4
Associazioni agrarie
1. I Comuni e le associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano beni di uso civico, accedono alle provvidenze previste nel settore agricolo e agro-ambientale dalla normativa regionale a favore delle società cooperative.
2. I beneficiari delle provvidenze di cui al comma 1 devono comunque mantenere il vincolo di destinazione ad uso civico dei beni oggetto delle provvidenze medesime.
Art. 5
Abrogazioni di leggi regionali
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 22 novembre 1976, n. 49 "Concessione alle partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna delle provvidenze previste dalle leggi regionali a favore delle cooperative agricole";
b) la L.R. 2 dicembre 1988, n. 49 "Estensione delle provvidenze previste dalla L.R. 22 novembre 1976, n. 49 'Concessione alle partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna delle provvidenze previste dalle leggi regionali a favore delle cooperative agricole' ".
Art. 6
Esame comunitario
1. L'applicazione della presente legge è subordinata all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione europea sulla legge medesima. Della decisione favorevole è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 5 dicembre 1996 ANTONIO LA FORGIA

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