FEAMP 2014/2020. Chiarimenti in merito alla fruibilità dell’agevolazione di iper – ammortamento (Legge n. 232/2016) e credito d’imposta al 6% per l’acquisto di beni strumentali nuovi (Legge n. 160/2019) sulle medesime spese (o investimenti) ammessi a contributo

In riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito alla fruibilità dell’agevolazione dell’iper-ammortamento (Legge n. 232/2016) e del credito d’imposta al 6% (Legge n. 160/2019) sull’acquisto dei beni oggetto di contributo, inoltrata da alcuni beneficiari a valere su Misure FEAMP, si specifica che: gli Avvisi Pubblici, in uno specifico paragrafo “Cumulabilità degli aiuti pubblici”, stabiliscono che: “Il contributo pubblico erogato ai sensi del presente Avviso pubblico non è cumulabile con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del richiedente. La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.” Tenuto conto che l’Avviso pubblico costituisce lex specialis, dalla lettura del sopracitato paragrafo ne consegue che, l’iper-ammortamento e il credito d’imposta, in quanto “agevolazioni fiscali”, non sono cumulabili con i contributi erogati a valere sulle Misure FEAMP per i medesimi beni.

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ultima modifica 2020-12-12T09:30:55+01:00
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