Produzioni agroalimentari

Revoche e riduzioni di quota

La riduzione di quota viene applicata qualora un produttore non abbia utilizzato, nel corso dell'ultimo periodo di commercializzazione concluso, almeno il 70% della propria quota. In tal caso il produttore decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato (art. 3 legge 30 maggio 2003, n. 119 - art. 4 DM 31 luglio 2003).

Il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, art. 4, par. 12, ha innalzato all'85% la percentuale di riferimento per l'applicazione della riduzione di quota

Per tale verifica, nell'ambito della quota consegne, si utilizza la produzione rettificata.

Il calcolo è attuato separatamente per le consegne e per le vendite dirette.

L'affitto della quota non utilizzata in corso di periodo non costituisce utilizzo; pertanto, ai fini del calcolo, è come se il cedente fosse ancora titolare di tale quantitativo e non l'avesse prodotto.

La Regione comunica all'interessato la decadenza, tramite raccomandata a/r, entro il 30 giugno successivo.

Al produttore è data facoltà di presentare istanza di revisione del provvedimento, esclusivamente per meri errori materiali/omissioni relativi a dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di comunicazioni/provvedimenti precedenti.

L’istanza, da produrre in regolare bollo, dovrà essere presentata, utilizzando l’apposito modulo, alla Provincia nella quale è ubicata l'azienda, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. La stessa potrà altresì essere impugnata avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.

La riduzione viene consolidata entro il 15 settembre.

La decadenza di titolarità viene applicata con decorrenza dall'inizio del periodo successivo a quello della verifica (es.- un produttore rimane al di sotto dell' 85% nella campagna 2008/2009; la verifica viene effettuata durante la campagna 2009/2010; la riduzione viene applicata a partire dalla campagna 2010/2011).

E' escluso dalla decadenza il produttore per il quale viene riconosciuta la causa di forza maggiore (D.M. 31 luglio 2003, art. 4, comma 7), che deve essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

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ultima modifica 2024-01-18T17:29:34+02:00
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