Nuovo stop all'italian sounding: la dicitura “Parma” è solo per il Prosciutto Dop

Una sentenza della Corte federale tedesca e due pronunce del Tar Lazio rafforzano ulteriormente la tutela della denominazione contro i tanti tentativi di evocazione. La soddisfazione del Consorzio

Tre recenti vicende giudiziarie, svoltesi in Germania e in Italia, hanno aggiunto un importante tassello alla tutela delle Dop e Igp. In particolare le vertenze hanno interessato diversi prodotti di salumeria, accomunati da riferimenti ed elementi di allusione al Prosciutto di Parma Dop e hanno stabilito che la tutela del marchio non si estende soltanto alla denominazione registrata nel suo complesso, ma anche al solo elemento geografico “di Parma”, inibendone inoltre l’utilizzo anche nei casi in cui la sede dell’azienda produttrice si trovi effettivamente nel territorio della provincia di Parma.

Ne dà notizia il Consorzio del Prosciutto di Parma Dop, da sempre impegnato a difendere, in Italia e all'estero, la proprietà intellettuale rappresentata dalla Dop Prosciutto di Parma, soprattutto dall’utilizzo indebito e dall’evocazione della denominazione con lo scopo di portare vantaggi commerciali a prodotti che non sono Prosciutto di Parma.

Molto soddisfatto il commento del Presidente del Consorzio, Alessandro Utini: "gli esiti positivi dei procedimenti giudiziari che si sono svolti dinnanzi ai tribunali tedeschi e a quelli italiani rafforzano ulteriormente la tutela della nostra Dop contro i frequenti tentativi di evocazione a cui deve far fronte. Le azioni giudiziali hanno ribadito in modo deciso l’identità e la distintività della Dop Prosciutto di Parma e hanno condotto ad un ulteriore rafforzamento della tutela dei diritti riconosciuti di cui essa beneficia”.

Le tre vertenze

La prima controversia, sviluppatasi in buona parte sul suolo tedesco, era legata all’utilizzo della denominazione “Culatello di Parma”, applicata da un’impresa situata nella provincia di Parma ad un salume venduto in alcuni Paesi Ue. Il contenzioso è arrivato, attraverso un percorso complesso, ai più alti gradi di giudizio delle Corti tedesche, con sentenze favorevoli al Consorzio e quindi alla tutela della Dop in tutti i gradi di giudizio, fino alla Corte Federale di giustizia della Repubblica Federale tedesca, che corrisponde alla nostra Corte di Cassazione. Il principio sancito dai giudici tedeschi, in linea con quelli definiti dalla Corte di Giustizia Ue in casi analoghi, è che “Culatello di Parma” sfrutta in maniera illegittima la notorietà della Dop, con l’inserimento nel suo nome del toponimo “Parma”, e cerca di trarne un vantaggio commerciale, attraverso l’allusione alla denominazione Prosciutto di Parma per un bene che appartiene alla stessa categoria di prodotto.

Sempre di fenomeni di evocazione hanno trattato le vicende sviluppatesi in Italia. In questo caso, tutto è partito con il sequestro, effettuato dal Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare di Parma, di un consistente numero di confezioni di pancetta e di salame, che riportavano in etichetta un marchio e una denominazione contenenti la dicitura “Parma”. Il dissequestro dei prodotti era stato concesso dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del Masaf alla condizione che ogni elemento evocativo del Prosciutto di Parma Dop venisse rimosso. Impugnato il provvedimento, le due aziende produttrici interessate avevano presentato ciascuna un ricorso al Tar del Lazio, adducendo come argomento che l’indicazione “Parma” costituiva un’evocazione della Dop solo se riferita ad un prodotto strettamente analogo. Le due recenti sentenze depositate dal Tar del Lazio in primo grado non solo respingono i ricorsi ma ribadiscono e rafforzano quanto già la sentenza in Germania aveva sancito, ovvero che l’evocazione sussiste anche tra prodotti differenti della stessa categoria merceologica di riferimento e che la tutela della Dop Prosciutto di Parma non si estende soltanto alla denominazione registrata nel suo complesso, ma anche al solo elemento geografico “di Parma”, inibendone inoltre l’utilizzo anche nei casi in cui la sede dell’azienda produttrice si trovi effettivamente nel territorio della provincia di Parma.

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