Fotovoltaico, via libera ai criteri per la localizzazione degli impianti

Obiettivo, garantire la massima diffusione senza consumo di suolo, tutelando aree agricole e territorio. Più strutture nelle aree produttive non più usate, nelle cave dismesse o recuperate, nei parcheggi

Rinnovabile, con zero emissioni. Senza dimenticare la salvaguardia del suolo e il risparmio, sia dal punto di vista energetico che economico.

La Regione Emilia-Romagna punta sempre più sul fotovoltaico, con un atto specifico approvato nei giorni scorsi dall’Assemblea legislativa, atto che prende le mosse da una delibera di Giunta proposta dagli assessori Vincenzo Colla, Irene Priolo, Barbara Lori e Alessio Mammi.

L’obiettivo è promuovere il massimo sviluppo di questi impianti nel territorio, per consentire una reale transizione ecologica dell’intero sistema produttivo a beneficio dell’ambiente e dei cittadini.

Al tempo stesso, l’atto approvato intende guidare i soggetti, pubblici e privati, verso una corretta localizzazione degli impianti, confermando la volontà di salvaguardare i terreni con coltivazioni di pregio e le aree di maggior valore paesaggistico e ambientale, precisando che anche il fotovoltaico deve osservare le prescrizioni della pianificazione urbanistica e territoriale, la disciplina edilizia e dei rischi naturali.

La realizzazione degli impianti, inoltre – punto fondamentale dell’atto – dovrà comportare il meno possibile un ulteriore consumo di suolo: l’utilizzo delle aree libere, oggi “vocate” alle produzioni agricole, dev’essere l’ultima ratio.

L’indicazione, quindi, è di realizzare gli impianti nelle zone produttive dismesse (al 100%) e nelle aree di pertinenza delle attività produttive, commerciali e artigianali, in tutti i parcheggi pubblici e privati esistenti.

Viene anche prevista la possibilità, per i Comuni, di disciplinare la copertura di fabbricati produttivi e commerciali con impianti fotovoltaici.

In più, l’atto approvato ribadisce la necessità di salvaguardare le coltivazioni agricole di pregio, nelle quali eccelle l’Emilia-Romagna, stabilendo che possono essere interessate solo da impianti agrivoltaici avanzati o verticali, cioè da quegli impianti che consentono l’effettiva prosecuzione della produzione agricola. 

Quest’intervento regionale si è reso necessario alla luce della più recente legislazione statale che, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo più ampio e rapido di questi sistemi di produzione energetica, ha ampliato i casi di aree idonee, creando tuttavia numerose difficoltà interpretative a causa della numerosa “stratificazione” normativa introdotta.

Da qui la necessità di un intervento chiarificatore e di indirizzo della Regione, richiesto dagli operatori stessi. L’atto approvato viene pubblicato oggi sul Burert.

Particolare cura, infine, verrà riservata al monitoraggio della realizzazione degli impianti fotovoltaici: questo sia per non superare il limite massimo dell’1% di Superficie agricola utilizzata (Sau) regionale interessata, sia per verificare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili stabiliti a livello statale (burden sharing).

Per questo viene istituita l’Anagrafe degli impianti fotovoltaici, a cui dovranno essere iscritti gli impianti che abbiano acquisito un titolo abilitativo e quelli che siano entrati in esercizio.

L'atto in sintesi

L’atto approvato chiarisce innanzitutto che i criteri localizzativi regionali, così come le indicazioni presenti nella legislazione statale circa l’idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, costituiscono una prima valutazione, diretta a orientare la presentazione delle istanze degli operatori. Resta salva la valutazione dei singoli progetti da parte delle amministrazioni competenti sull’ammissibilità degli impianti.

Fra le aree non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici vengono indicate anche le fasce di tutela fluviale. Rimane ferma, in ogni caso, la disciplina circa l’idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici nelle discariche e nelle infrastrutture del servizio idrico integrato (SII) collocate in quelle stesse fasce, e nelle cave dismesse.

L’atto definisce in quale misura sia possibile realizzare impianti fotovoltaici nelle aree agricole e, dunque, sia in quelle considerate idonee dal legislatore statale sia in quelle non dichiarate idonee. Gli impianti (o con moduli a terra o agrivoltaici) possono essere installati nella misura del 100% delle aree agricole idonee collocate a meno di 500 metri dagli impianti produttivi esistenti o a meno di 300 metri dalle autostrade; nella misura del 10% delle restanti aree agricole nella disponibilità del soggetto richiedente.

Per tutelare le eccellenze agricole che caratterizzano l’Emilia-Romagna, l’atto stabilisce che, laddove le aree siano interessate da coltivazioni certificate, siano ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, e impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale.

Si è deciso di dare un impulso maggiore allo sviluppo al fotovoltaico prevedendo la possibilità di inserire gli impianti nelle cave dismesse o recuperate, salvaguardando anche in questo caso i corridoi ecologici e le produzioni di pregio. Nelle aree che hanno come destinazione finale l’invaso o il bacino è consentita l’istallazione di impianti fotovoltaici flottanti, che potranno d’ora in poi coprire il 70% della superficie e avere una distanza minima di 10 metri dalla sponda. In aggiunta, è previsto che gli impianti flottanti possono interessare il 100% della superficie dell’invaso nel caso di bacini artificiali realizzati da aziende agricole ad uso irriguo o da aziende che svolgono attività di acquacoltura anche in area di cava. La possibilità di realizzare impianti che interessino il 100% della superficie viene estesa anche ai canali di irrigazione a regime controllato e alle vasche di laminazione.

Per quanto riguarda le aree di pertinenza degli ambiti industriali, artigianali e commerciali esistenti, viene specificato che l’installazione non dovrà comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell’impianto produttivo, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione.

Si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali prescritta dalla disciplina urbanistica in vigore, ma è consentito ricoprire il 100% degli stessi con strutture di sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico soprelevato, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici; la medesima possibilità viene prevista anche per i parcheggi pubblici relativi ai medesimi ambiti urbanistici.

Per favorire prioritariamente lo sviluppo degli impianti fotovoltaici in realtà territoriali già urbanizzate, viene specificato che gli ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi possono essere interamente utilizzati per l’installazione di impianti, a condizione che prima vengano demoliti i manufatti edilizi esistenti e siano svolte le eventuali bonifiche ambientali.

Sempre nell’ottica di ridurre al minimo il consumo di suolo e incrementare il fotovoltaico sugli edifici, si precisa che i regolamenti edilizi prevedono e disciplinano l’installazione di pannelli sulle coperture di edifici destinati all’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione.

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ultima modifica 2023-06-08T14:59:48+02:00
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