Approvazione riproduttori equini di interesse locale

In applicazione a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, gli stalloni non iscritti ai libri genealogici ufficialmente istituiti in Italia devono, prima del loro impiego essere approvati dalla Regione

Ai fini dell'utilizzo in una stazione di monta di cavalli o asini stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia il Libro Genealogico, deve essere presentata richiesta di approvazione alla fecondazione.

La suddetta richiesta è presentata solo al momento del primo impiego del riproduttore.

I soggetti asinini e pony non in possesso di certificazione genealogica possono essere autorizzati ai sensi dell'art. dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio  2018, n. 52,solamente per la monta privata.

La richiesta deve essere indirizzata a Settore territoriale agricoltura caccia e pesca competente mediante la Domanda di approvazione di riproduttori equini per i quali non è istituito, in Italia, il libro genealogico, (pdf183.79 KB)

 attraverso le seguenti modalità:

  • inviata tramite Pec da un indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso alla domanda dovrà essere apposto il bollo digitale;
  • inviata a mezzo raccomandata;
  • consegnata a mano presso la sede dell'Ambito territoriale.

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ultima modifica 2024-10-22T13:12:04+01:00
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