Produzioni agroalimentari

Centro di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato

E' la struttura che provvede alla raccolta, preparazione, controllo, confezione, conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale seminale. Per il solo materiale seminale fresco e refrigerato, considerate le caratteristiche di conservazione, è ammessa la distribuzione diretta alle aziende agricole, ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale, iscritti agli elenchi tenuti dalle province. Nei centri di produzione di materiale seminale equino è possibile provvedere, previa espressa autorizzazione , anche all'inseminazione delle fattrici con materiale seminale fresco ivi prodotto. Nel centro di produzione di materiale seminale ci si deve avvalere di un veterinario responsabile della gestione sanitaria.

Chi può fare la richiesta?

La richiesta di autorizzazione per l'esercizio di un Centro di produzione di sperma può essere presentata nel corso dell’intero anno presentando domanda al:

Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione Area settore animale Viale della Fiera 8 40127 Bologna e per conoscenza all’A. U.S.L. -Servizio Veterinario- competente per territorio, secondo i seguenti moduli:

Richiesta autorizzazione centro produzione materiale seminale bovino ,suino , ovi caprino (pdf237.7 KB)

Richiesta autorizzazione centro produzione materiale seminale equino (pdf240.4 KB)

e con le seguenti modalità:

  • inviata tramite PEC, da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it;
  • inviata a mezzo raccomandata all'indirizzo: Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione Area settore animale viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna;
  • consegnata a mano presso la sede del predetto Servizio.

La domanda dovrà contenere quanto previsto all'art. 11 del decreto ministeriale n.403 del 2000

Gli Uffici regionali competenti espleteranno un'istruttoria tesa a verificare i requisiti previsti dall’art. 12 del decreto ministeriale n.403 del 2000, formulando il provvedimento di autorizzazione  dandone informazione all’A.U.S.L. competente per territorio.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare del Centro di produzione per le specifiche strutture e attrezzature che ne costituiscono l’impianto; non è trasferibile ad altra persona, ragione sociale o sede diversa.

A ciascun Centro è assegnato il numero del Codice univoco a livello nazionale, che dovrà essere citato per tutte le comunicazioni successive con l'amministrazione regionale.

N.B.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni bisogna compilare il modulo per l’attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo (pdf202.32 KB)sul quale deve essere apposto un contrassegno telematico del valore corrente avente data pari o antecedente a quella dell’autorizzazione

La Regione, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione qualora il Centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti rispettivamente all’art. 13 del decreto ministeriale n.403 del 2000.

Tra questi obblighi vi è la tenuta del registro di carico e scarico, da effettuare utilizzando lo schema seguente:

Esempio di tracciato record centro di produzione di materiale seminale e recapito materiale seminale e/o embrioni (xlsx36.12 KB)

Per ulteriori informazioni


Gerardo Salza, tel. 051.527.4453

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ultima modifica 2023-07-28T10:45:03+02:00
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