Produzioni agroalimentari

Recapito di materiale seminale e/o embrioni

Il recapito è una struttura che provvede alla conservazione e alla ridistribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati.

Il materiale seminale ed embrioni congelati vengono forniti dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni. I recapiti sono collegati ai centri di produzione anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme e degli embrioni.
Inoltre è consentito il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato.

Chi può fare la richiesta?

La richiesta di autorizzazione (pdf231.53 KB) per l'esercizio di un recapito di distribuzione di materiale seminale e embrioni può essere presentata da un esperto zootecnico in possesso di diploma di scuola media superiore o diploma di laurea ad indirizzo agrario o zootecnico, nel corso dell’intero anno presentando domanda al:

Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione Area settore animale, Viale della Fiera 8 40127

 e per conoscenza all’A. U.S.L. -Servizio Veterinario- competente per territorio,

e con le seguenti modalità:

  • inviata tramite PEC, da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it;
  • inviata a mezzo raccomandata all'indirizzo:Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione Area settore animale, viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna;
  • consegnata a mano presso la sede del predetto Servizio

La domanda deve contenere quanto previsto all’art. 14 del decreto ministeriale n. 403 del 2000, in particolare:

  • specie trattate;
  • copia conforme all'originale dei documenti comprovanti il rapporto di collegamento con il/i Centro/i di produzione di materiale seminale e/o embrioni (contratto di concessione, lettera di mandato di vendita, ecc.);
  • dichiarazione dell’Azienda sanitaria locale competente che attesti il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

Per quanto concerne le indicazioni sull'organizzazione commerciale occorre specificare in particolare il territorio di influenza e le modalità di distribuzione del materiale seminale.

Gli Uffici regionali preposti provvedono ad espletare un'istruttoria tesa a verificare i requisiti previsti; quindi emettono l'autorizzazione, comprensiva del codice univoco nazionale, assegnato secondo le indicazioni fornite dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21/12/94. Tale autorizzazione è rilasciata al titolare del Recapito per le specifiche strutture e attrezzature che ne costituiscono l’impianto; non è trasferibile ad altra persona, ragione sociale o sede diversa.

Di tale autorizzazione viene informata ’Azienda sanitaria locale.

A ciascun recapito è assegnato un numero di codice univoco a livello nazionale.

L'autorizzazione regionale consente al recapito di operare sull'intero territorio nazionale.

N.B.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni bisogna compilare il modulo per l’attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo  (pdf202.32 KB) sul quale deve essere apposto un contrassegno telematico del valore corrente avente data pari o antecedente a quella dell’autorizzazione

La Regione, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione qualora il recapito si renda inadempiente agli obblighi previsti all'art. 16 del decreto ministeriale n. 403 del 2000 o vengano meno i requisiti previsti.

Tra questi obblighi vi è la tenuta del registro di carico e scarico, da effettuare utilizzando  lo schema seguente:

Esempio di tracciato record recapiti materiale seminale e/o embrioni e centro produzione materiale seminale (xlsx36.12 KB)

Per ulteriori informazioni


Gerardo Salza, tel. 051.527.4453

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-07-28T09:47:53+01:00
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