Stazione di monta privata della specie equina
La stazione di monta naturale equina privata è il luogo ove le fattrici di proprietà del gestore vengono coperte da stalloni autorizzati, sempre di proprietà dello stesso, utilizzando la tecnica della monta naturale anche in forma brada. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile e può essere rinnovata.
Chi può fare la richiesta
La richiesta di autorizzazione all’apertura di una stazione di monta privata per equini può essere presentata da tutti i soggetti interessati, che hanno dispongono sul territorio regionale di strutture e ricoveri adeguati per gli animali, di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta, adeguatamente costruiti per garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie. Il soggetto interessato deve essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. In caso di impiego di personale presso la stazione di monta, esso dovrà essere qualificato per le specifiche mansioni che andrà a svolgere.
Moduli e tempistica
La richiesta di autorizzazione per gestire una stazione di monta naturale privata (254.12 KB) deve essere presentata prima dell'inizio della stagione di monta al Settore territoriale agricoltura caccia e pesca competente per territorio, con le seguenti modalità:
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inviata tramite Pec da un indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso alla domanda dovrà essere apposto il bollo digitale;
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inviata a mezzo raccomandata;
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consegnata a mano presso la sede del Servizio Territoriale e per conoscenza all’Ausl. - Servizio Veterinario - competente per territorio, completa di tutti gli allegati richiesti.
Il rispetto di tale termine permette all’Ufficio competente di verificare prima dell’inizio della stagione di monta le condizioni ed i requisiti necessari per l’utilizzo dell’autorizzazione.
Al momento del rilascio dell'autorizzazione la Regione attribuisce alla stazione di monta un codice univoco a livello nazionale.
La Regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall’art. 6, del Decreto ministeriale n.403 del 2000,oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.
Requisiti del riproduttore maschio adibito alla monta naturale pubblica e privata
Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale, deve soddisfare le seguenti condizioni:
- essere iscritto nella sezione 'riproduttori maschi' del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza.
L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
- essere identificato secondo le normative che regolano l’anagrafe degli equidi;
- i cavalli di razza Purosangue Inglese e Trottatore Italiano devono essere iscritti oltre che al libro genealogico anche all’apposito repertorio stalloni tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (abrogato dal seguente comunicato Ministeriale "abrogazione Repertorio stalloni cavalli trottatori italiani e cavalli puro sangue inglese - modalità operative per l'avvio dei cavalli all'attività riproduttiva");
- essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla Ausl., che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della Sanità.
Comunicazione annuale elenco stalloni impegati nella stazione di monta
I gestori delle stazioni di monta equina devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno al Settore territoriale agricoltura caccia e pesca competente per territorio competente per territorio l’elenco dei riproduttori che intendono utilizzare per la stagione di monta dell’anno successivo.
La comunicazione deve essere:
- redatta mediante la compilazione del Modulo 9 Comunicazione annuale elenco stalloni impiegati alla monta naturale (181.09 KB)
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inviata tramite Pec da un indirizzo di posta elettronica certificata,
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oppure a mezzo raccomandata o consegnata a mano presso la sede del Servizio Territoriale agricoltura caccia e pesca competente .
Riproduttori equini di interesse locale
In applicazione a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 del Decreto legislativo 11 maggio 2018 n° 52, gli stalloni di interesse locale non iscritti ai libri genealogici ufficialmente istituiti in Italia devono, prima del loro impiego essere approvati dalla Regione.
La richiesta deve essere indirizzata al Settore territoriale agricoltura caccia e pesca competente per territorio competente mediante la Domanda di approvazione di riproduttori equini per i quali non è istituito, in Italia, il libro genealogico o il registro anagrafico (183.79 KB) con le seguenti modalità:
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inviata tramite Pec da un indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso alla domanda dovrà essere apposto il bollo digitale;
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inviata a mezzo raccomandata;
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consegnata a mano presso la sede del Settore territoriale competente.
La Certificazione degli interventi fecondativi (C.I.F. - C.I.E.)
La certificazione degli interventi fecondativi (C.I.F.) e degli impianti embrionali (C.I.E.) è effettuata secondo quanto previsto dagli artt.33 e 34 del D.M. 403/2000.
I C.I.F. sono predisposti in quattro copie, di cui:
- la prima copia, (di colore bianco), va consegnata al proprietario della fattrice al momento della regolazione dei rapporti economici;
- la seconda copia, (di colore giallo), va inviata all´ ufficio provinciale dell'Associazione regionale allevatori dell'Emilia Romagna, in cui ha sede la stazione di fecondazione, a intervalli bimestrali,
- la terza copia, (di colore azzurro), va inviata al Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione Area settore animale , al termine della stagione riproduttiva;
- la quarta copia, (di colore rosa), va conservata presso l´archivio della stazione di fecondazione;
I dati da riportare nella compilazione sono: il codice attribuito alla stazione di fecondazione, la sigla di identificazione della razza, e tutti i dati identificativi richiesti sia per lo stallone che per la fattrice.
Il citato decreto ministeriale n.403 del 2000 all´art. 34 comma 4 prevede che i diversi moduli e registri relativi alla riproduzione animale debbano essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento. Si precisa che tale obbligo nel caso dei C.I.F. e C.I.E. è inteso a carico degli operatori pratici, dei veterinari e degli allevatori.
La richiesta va trasmessa al Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione Area settore animale Viale della Fiera 8 40127 Bologna attraverso il seguente modulo:
Richiesta Certificati di intervento fecondativo (C.I.F.) per monta naturale (274.99 KB)
Codici delle razze equine ed asinine (da inserire nella compilazione dei C.I.F.) (3.29 MB)
e con le seguenti modalità:
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inviata tramite Pec, da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it;
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inviata a mezzo raccomandata all'indirizzo: Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione Area settore animale viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna;
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consegnata a mano presso la sede del predetto Settore.
Certificazione monta naturale privata
Le stazioni di monta privata equina che utilizzano stalloni non iscritti a Libri genealogici o a Registri anagrafici nazionale, approvati alla fecondazione dalla Regione, possono, in alternativa ai C.I.F., inserire i dati relativi alle fecondazioni su apposito registro aziendale, conforme al Modulo 14 Registro aziendale fecondazione naturale equina. (97.42 KB)
I CIF dovranno essere sempre compilati per gli stalloni registrati, ovvero appartenenti a razze iscritte a libri genealogici o registri anagrafici (anche esteri):
- nelle monte private, quando il documento rappresenta la condizione per l'iscrizione dei nuovi nati.
- nelle monte pubbliche.