Oli di oliva, novità per l'elenco nazionale dei tecnici e per i corsi assaggiatori

A seguito dell'entrata in vigore il 16 gennaio scorso di un nuovo decreto ministeriale che prevede anche l'abrogazione della precedente normativa

Dal 16 gennaio scorso sono in vigore alcune novità che riguardano i corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini e l’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini. Sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio è infatti stato pubblicato il Decreto ministeriale 7 ottobre 2021 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell’elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313.” che prevede anche l’abrogazione del precedente Dm. 18 giugno 2014.

Ricordiamo che la Regione Emilia-Romagna ha in corso la revisione della deliberazione di Giunta n. 821/2015 per recepire le novità introdotte con il decreto sopra citato.

Le principali novità in vigore dal 16 gennaio 2022 riguardano in particolare gli articoli 2 e 4.

Articolo 2 - Corsi per assaggiatori

  • Utilizzo di una apposita sala di assaggio per lo svolgimento di almeno quattro prove pratiche di assaggio, dichiarazione dell’idoneità della sala stessa attestata dal capo panel responsabile del corso.
  • Prove selettive di idoneità fisiologica con almeno quattro serie di prove per ognuno degli attributi indicati al documento COI/T.20/Doc. N° 14 nell’ ultima versione disponibile sul sito del COI.
  • Dichiarazione del rispetto delle condizioni di svolgimento del corso da trasmettere alla regione entro 30 giorni.

Articolo 4 - Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini

  • Per l’iscrizione all’elenco gli attestati di partecipazione da presentare saranno per 20 giornate di assaggio comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni in valutazione, da tenersi nei due anni precedenti la presentazione della domanda.
  • La richiesta di trasferimento dell’iscrizione da un elenco regionale ad un altro è da presentare, con apposita istanza formalizzata in un allegato, alla regione che ha in carico l’assaggiatore.
  • È stata Inserita la necessità di comunicazione, ogni 3 anni, da parte dei tecnici ed esperti iscritti dell’interesse a permanere nell’elenco producendo idonea documentazione a dimostrazione delle attività svolte. Per i tecnici ed esperti già iscritti alla data di entrata in vigore del Dm. 7 ottobre 2021 la comunicazione dell’interesse a permanere nell’elenco dovrà essere inviata entro e non oltre i 18 mesi dalla data di entrata in vigore (16/1/2022). La mancata comunicazione nei tempi previsti comporta la cancellazione dall’elenco.

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ultima modifica 2022-02-10T16:59:40+02:00
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