I Centri di produzione di materiale seminale, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 403/2000, possono effettuare prelievi di materiale seminale da riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico direttamente nelle aziende che li ospitano, previa autorizzazione della Regione
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In applicazione a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, gli stalloni non iscritti ai libri genealogici ufficialmente istituiti in Italia devono, prima del loro impiego essere approvati dalla Regione.