Produzioni agroalimentari

Faq sui consulenti

20 faq

Un aspirante consulente con esperienza di oltre 2 anni, residente fuori RER, può presentare domanda per ottenere il rilascio dell’abilitazione?

Si, può presentare domanda, anche se, a rigor di logica, potrebbe farsi abilitare dalla Regione di residenza.

 

"La domanda deve essere presentata, entro novanta giorni dal termine del corso di formazione, ..." Per i tecnici OCM formati l'anno scorso (corsi Dinamica e Irecoop)?

Questi tecnici fanno parte della categoria degli esentati, quindi la domanda può essere presentata subito . I 90 giorni sono per chi farà i corsi dopo il 26 novembre 2015.

 

"I consulenti che risiedono e operano in regioni diverse dall’Emilia-Romagna possono presentare domanda per ottenere il rilascio dell’abilitazione solo se hanno frequentato il corso di formazione in Emilia-Romagna". Questo è valido anche per quelli che sono esentati?

Per quelli esentati no, perché non devono fare l’esame.

Quelli che invece a seguito del corso devono fare l’esame invece devono frequentare il corso in Emilia-Romagna.

 

Chi tra le sue attività annovera anche la vendita di mezzi tecnici con le attuali disposizioni,  può fare richiesta?

Si. L’incompatibilità riguarda la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.” (punto A.1.3 del PAN - Certificati di abilitazione alla consulenza), si tratta delle Imprese titolari di registrazione (es. Bayer, Basf, DuPont, Syngenta, Dow ecc..) e non di quelle di commercializzazione (es. Consorzi agrari, Associati Compag, Cooperative di servizio ecc..).

 

Se compatibili, i Tecnici che dal 2009 sono rendicontati in OCM Assistenza Tecnica sono esentati dal frequentare gli specifici corsi?

Si, se possono dimostrare di avere lavorato per 2 anni come consulenti sulla produzione integrata.

 

Chi è titolare di abilitazione alla vendita dei fitosanitari può rinunciare e presentare domanda di abilitazione alla consulenza?

Si, deve presentare rinuncia alla ASL di competenza. Ci sono alcune ASL che stanno predisponendo moduli per la richiesta di recesso.

 

Chi, in sede o in campo, fornisce consigli per l’uso professionale dei prodotti fitosanitari deve richiedere il certificato di abilitazione?

In merito all’obbligo del possesso dell’abilitazione alla consulenza:

  • Un’azienda agricola non è obbligata ad avere un consulente;
  • Per attuare la difesa integrata obbligatoria deve applicare i principi generali della difesa integrata (Allegato III) ed avere un bollettino periodico che lo mette nelle condizioni di effettuare correttamente i trattamenti fitosanitari (punto A.7.2.3 del PAN); l’eventuale ricorso ad un consulente dipende soltanto dalla volontà dell’azienda di avvalersene;
  • Solo nel caso in cui le Autorità competenti (Regioni e Province autonome) non siano in grado di garantire la disponibilità del bollettino è necessario assicurare, per la difesa integrata obbligatoria, quanto previsto all’ultimo capoverso del punto A.7.2.3 (Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del monitoraggio di cui al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 2, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome, nell’ambito degli strumenti della PAC, così come previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3.)
  • Un’azienda agricola deve avvalersi di un consulente quando attua “la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi” (punto A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza); l’ambito è pertanto quello della difesa integrata volontaria e dell’agricoltura biologica che coincidono con la produzione integrata e la produzione biologica: due sistemi di produzione definiti rispettivamente dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e dal Regolamento CE 834/2007; l’obbligo di avvalersi di un consulente è definito, nello specifico, dalle normative che riguardano l’OCM ortofrutta e il PSR delle singole Regioni e Province autonome;
  • Le Regioni e le Province autonome devono pertanto verificare che coloro che forniscono la consulenza per la difesa integrata volontaria e per l’agricoltura biologica nell’ambito dei regimi di sostegno (OCM e PSR fondamentalmente) siano inseriti nella lista ufficiale dei consulenti; controlleranno poi (quando sarà reso vincolante dai Regolamenti relativi allo sviluppo rurale) che le aziende che beneficiano dei contributi PAC abbiano il bollettino per applicare la difesa integrata obbligatoria (es. controlli sulla condizionalità);
  • Nelle aziende agricole potranno poi recarsi legittimamente anche figure diverse dal consulente (es. lo stesso distributore di prodotti fitosanitari, tecnici che operano nelle Imprese titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari) che non possono avere l’abilitazione alla consulenza o che non hanno necessità di averla; tali figure ovviamente potranno fornire anche indicazioni alle aziende ma, in ultima analisi, la responsabilità relativa all’impiego dei prodotti fitosanitari è in capo all’utilizzatore professionale che deve applicare comunque la difesa integrata obbligatoria o, per propria scelta, quella volontaria o l’agricoltura biologica e, solo in questo caso, con il supporto di un consulente.

 

Soggetti esentati per il primo rilascio: “attestazione di frequenza ad attività formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La formazione in termini di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro deve essere attinente alle mansioni ricoperte.

Va bene anche la dichiarazione del datore di lavoro di avvenuta formazione.

La Delibera di Giunta n.1614/2015 contiene il Fac-simile della domanda ed a chi inviarla?

Sono allegati, parte integrante e sostanziale. I moduli sono scaricabili anche dalla pagina dedicata nel portale ER agri.

Nell'arco dei 60 gg previsti per il rilascio dell’abilitazione il tecnico può fare la consulenza?

A partire dal 26 novembre 2015 i consulenti che svolgano attività di assistenza tecnica inerente la difesa in produzione integrata e/o biologica, compreso il coordinamento e/o il supporto alle stesse, promosse attraverso piani o misure riconosciute dalla Regione come per esempio programmi operativi OCM, consulenze prestate nell’ambito del PSR (Catalogo verde) devono essere in possesso dell’abilitazione

Il titolare di un'azienda agricola (inserita in OCM o nel PSR) che ha i titoli di studio per fare il consulente, può gestirsi in autonomia la propria azienda?

Una volta che ha conseguito l’abilitazione può farsela autonomamente

Chi è stato inserito nel Catalogo Verde della scorsa edizione del PSR come consulente, cosa deve presentare?

Deve fare richiesta di abilitazione con le modalità descritte nella Delibera 1614/2015

 

Un tecnico che vuole fare il corso, a chi si deve rivolgere per sapere se ci sono corsi in via di attivazione?

Tutte le informazioni sono reperibili al link

 

Il corso di 25 ore prevede anche la parte relativa alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro?

Sì.

 

Nello spazio in alto a sinistra con indicato "spazio riservato al bollo" occorre mettere un'altra marca da bollo oltre alle 2 da inviare in allegato?

No, le 2 marche verranno apposte una sulla domanda e l’altra sull’attestato. Contestualmente al rilascio dell’attestato vi verrà restituita copia della domanda con relativo numero di protocollo

 

Nel caso di tecnici appartenenti alla stessa struttura si possono mettere come riferimenti mail semplice, PEC e indirizzo postale quelli della struttura di appartenenza?

Si, certo. La PEC e/o l’indirizzo postale servono per le comunicazioni ufficiali del Responsabile (che è anche colui che firma gli attestati), mentre la mail semplice per tutti gli altri tipi di comunicazioni

 

All'interno del curriculum che dati devono essere inseriti per specificare al meglio il discorso dei 2 anni di esperienza?

Dal curriculum deve essere chiaramente identificabile l’esperienza di due anni, che deve essere relativa al periodo 26 novembre 2009- oggi (in sostanza negli ultimi 6 anni). E’ sufficiente, in alternativa al cv, un documento che riporti i dati personali, il titolo di studio e l’esperienza relativa alla consulenza. Non è necessaria nessun’altra specifica su attività non attinenti a quell’ambito professionale

 

Possono essere inviate più domande in un’unica busta?

Si, le domande possono essere inviate tutte insieme

 

Una volta accertato che tutto è stato fatto correttamente il ritiro dei certificati può avvenire solo presso i vostri uffici a Bologna o è possibile eventualmente che vengano recapitati presso i nostri referenti provinciali del Settore Agricoltura e poterli ritirare da loro?

Il ritiro degli attestati deve essere fatto solo qui. E’ possibile, come per la consegna, che una persona possa ritirare più abilitazioni di colleghi, ma in questo caso occorre delega scritta dell’interessato con fotocopia del documento di identità, utilizzando il modulo scaricabile (odt14.8 KB).

 

Visto che l'abilitazione alla vendita di fitofarmaci non è compatibile con l'abilitazione alla consulenza,  è possibile fare il corso da consulente e dopo qualche anno fare l'esame?

La Delibera 1614/2015 dispone che il termine di presentazione delle domande per sostenere l’esame è di 90 gg. dalla conclusione del corso. Poiché il rilascio dell’abilitazione non è compatibile con la titolarità alla vendita dei fitosanitari, è possibile fare l’esame per l’abilitazione alla consulenza solo una volta che sia stata presentata rinuncia all’abilitazione alla vendita.

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ultima modifica 2022-09-08T16:04:10+01:00
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