Aiuti alle imprese

Piogge persistenti dal 20 gennaio al 5 aprile 2013

Termine per la presentazione delle domande: 23 settembre 2013

Accolta la proposta della Regione Emilia-Romagna per il riconoscimento della eccezionalità delle piogge persistenti che nel periodo dal 20 gennaio 2013 al 5 aprile 2013 hanno interessato alcuni territori delle Province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza (Delibera di G.R. n. 682 del 27 maggio 2013).

Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con Decreto del 29 luglio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09/08/2013, ha dichiarato l´esistenza del carattere di eccezionalità delle piogge persistenti del periodo 20 gennaio 2013 - 5 aprile 2013 che hanno colpito territori della Provincia di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza (ambiti di competenza della Provincia, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni), ai fini dell’attivazione degli interventi compensativi sulle strutture aziendali agricole e sulle infrastrutture connesse all'attività agricola.

Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale (scadenza 23 settembre 2013), le aziende agricole dei territori delle Province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza (ambiti Provinciali, Comunità Montane e Unione dei Comuni) - ricadenti all’interno delle aree rilevabili dall’elenco dei singoli fogli di mappa indicati nella deliberazione regionale n. 682/2013 - con un danno superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria, potranno presentare all’Ente territoriale competente, domanda di richiesta delle provvidenze contributive.

Le aziende interessate agli aiuti dovranno risultare, al momento della presentazione della domanda, iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio nonché all´anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 17/2003 ed avere il fascicolo aziendale validato, onde evitare di ripresentare la documentazione per i dati già presenti in anagrafe.

 

La domanda dovrà essere presentata - in copia unica, compilata in ogni parte, debitamente sottoscritta – scegliendo tra le seguenti modalità:

  1. attraverso i soggetti autorizzati all´utilizzo del sistema (programma informatico predisposto dalla Regione) e che hanno ricevuto delega di mandato da parte dell’azienda agricola stessa;
  2. direttamente dall’azienda agricola via internet mediante le applicazioni dell’apposito programma reso disponibile dalla Regione Emilia-Romagna (pagina "Fai da te dell'agricoltore");
  3. in forma cartacea, utilizzando l'apposita modulistica.

 

Entro il 23/09/2013, la domanda dovrà pervenire esclusivamente all’Ente territoriale competente (ambiti Provinciali, Comunità Montane e Unione dei Comuni) il quale provvederà all’accertamento dei necessari requisiti per il riconoscimento dell’aiuto: non necessità di supporto cartaceo la modalità di presentazione di cui al punto 2.

 

Per i danni alle strutture aziendali agricole e per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola, l’art. 5, comma 3 e comma 6 del D.Lgs. n. 102/2004, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 82/2008, prevedono la concessione di un contributo in conto capitale.

I territori delimitati sono quelli indicati nella deliberazione di G.R. n. 682 del 27 maggio 2013 (pubblicata sul BURT n. 166 del 19 giugno 2013).

Azioni sul documento

ultima modifica 2015-06-23T18:14:00+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?