Aiuti alle imprese

Adempimenti della condizionalità rafforzata

La condizionalità rafforzata è costituita da norme che gli agricoltori devono rispettare per poter accedere ai contributi finanziari della Pac

Agriturismo Le Sermase-Farini (PC) foto Dell'Aquila Archivio Agricoltura.jpgA chi si applica

Le aziende agricole hanno l’obbligo di rispettare gli impegni di condizionalità rafforzata per non incorrere in riduzioni o esclusioni dei pagamenti dei sostegni, qualora siano beneficiari:

  • di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115;
  • di pagamenti annuali a titolo degli artt. 70, 71 e 72 del medesimo Reg. (UE) 2021/2115;
  • di pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

La “vecchia condizionalità”

In conformità al D.M. 147385 del 9/3/2023 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, le disposizioni del D.M. n. 2588 del 10/3/2020, ai beneficiari:

  • dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
  • dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022, per i tre anni successivi all’anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento.

Entrambe le condizionalità

Per i beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti a tale periodo nonché dei pagamenti ai sensi dell’art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni, che ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie nell’ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) a norma del Reg. (UE) 2021/2115, sono tenuti a rispettare le regole di condizionalità ai seni del Reg. (UE) 1306/2013 e del Reg. (UE) 2021/2115.

Requisiti minimi

Gli obblighi dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali si applicano ai beneficiari, solo se hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati, che ricevono:

I suddetti obblighi non si applicano ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all’art. 28, paragrafo 9 e art.34, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-2027 ed ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’art. 45 del Reg. (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.

Regole di condizionalità rafforzata

Il regime di condizionalità rafforzata è definito dagli artt. 12 e 13 e dall’Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e comprende:

  • i criteri di gestione obbligatori (CGO), ovvero un quadro di norme previsti dal diritto dell’Unione;
  • le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), definite dallo Stato Membro a livello nazionale o regionale, tenendo conto delle caratteristiche penuriali delle superfici considerate.

Tali regole sono raggruppate in zone “Clima e ambiente”, “Salute pubblica, salute degli animali e delle piante” e “Benessere degli animali”, e a loro volta sono suddivise in sette temi principali. 

Per l’anno di domanda 2023, ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/1317 è prevista la deroga adottata dal D.M. n. 362512/2022 per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle BCAA7 e BCAA8.

Novità introdotte dalla riforma della Pac 2023-2027: condizionalità rafforzata e requisiti minimi

Le principali novità introdotte da questa riforma della PAC sulla condizionalità riguardano il suo “rafforzamento” attraverso l’introduzione di nuovi criteri di gestione obbligatori (CGO 1 e CGO 8), di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 e BCAA 7) e l’assorbimento di parte del Greening della PAC 2014-2022 (BCAA 1, BCAA 8, BCAA 9).

Nell’attuale periodo di programmazione sono cambiati anche i requisiti minimi, in particolare ai requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari si aggiungono quelli del benessere animale.

Nella tabella qui allegata (pdf447.16 KB) trovate il confronto sintetico tra la condizionalità rafforzata ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e la condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013.

L'applicazione della condizionalità rafforzata in Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2024-01-30T11:36:22+01:00
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