Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 sono contenute nel Decreto MASAF del 9 marzo 2023, n. 147385 e ss.mm.ii., che inoltre disciplina il regime di Condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013.

A chi si applica

 “Condizionalità rafforzata”

Le aziende agricole hanno l’obbligo di rispettare gli impegni di condizionalità rafforzata per non incorrere in riduzioni o esclusioni dei pagamenti dei sostegni, qualora siano beneficiari:

  • di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115;
  • di pagamenti annuali a titolo degli artt. 70, 71 e 72 del medesimo Reg. (UE) 2021/2115;
  • di pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

 “Vecchia condizionalità”

In conformità al D.M. 147385 del 9/3/2023 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, le disposizioni del D.M. n. 2588 del 10/3/2020, ai beneficiari:

  • dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
  • dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022, per i tre anni successivi all’anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento.

Per i beneficiari esclusivamente dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni si eseguono quindi i controlli sulle regole di condizionalità definite dal D.M. 10 marzo 2020, n. 2588.

Requisiti minimi

Gli obblighi dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali si applicano ai beneficiari, solo se hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati, che ricevono:

  • pagamenti ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera b) e dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) 2021/2115;
  • pagamenti ai sensi dell’articolo 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Gli obblighi di condizionalità rafforzata e requisiti minimi non si applicano ai beneficiari che:

  • ricevono il sostegno di cui all’art. 28, paragrafo 9 e art.34, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-2027
  • ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’art. 45 del Reg. (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.

Regole di condizionalità rafforzata

Il regime di condizionalità rafforzata è definito dagli artt. 12 e 13 e dall’Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2024/1468 e comprende:

  • i criteri di gestione obbligatori (CGO), ovvero un quadro di norme previsti dal diritto dell’Unione;
  • le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), definite dallo Stato Membro a livello nazionale o regionale, tenendo conto delle caratteristiche penuriali delle superfici considerate.

Tali regole sono raggruppate in zone “Clima e ambiente”, “Salute pubblica, salute degli animali e delle piante” e “Benessere degli animali”, e a loro volta sono suddivise in sette temi principali.

Novità introdotte dalla riforma della Pac 2023-2027 dal Reg. (UE) 2021/2115: condizionalità rafforzata e requisiti minimi

Le principali novità introdotte da questa riforma della PAC sulla condizionalità riguardano il suo “rafforzamento” attraverso l’introduzione di nuovi criteri di gestione obbligatori (CGO 1 e CGO 8), di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 e BCAA 7) e l’assorbimento di parte del Greening della PAC 2014-2022 (BCAA 1, BCAA 8, BCAA 9).

Nell’attuale periodo di programmazione sono cambiati anche i requisiti minimi, in particolare ai requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari si aggiungono quelli del benessere animale.

Ulteriori novità introdotte dal Reg. (UE) n. 2024/1468: semplificazione di determinate norme della Pac

Dal 1° gennaio 2024, in attuazione dell’art.2 del Reg. (UE) 2024/1468 è stabilito che:

  • sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell’ambito del PSP ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Reg. (UE) 2021/2116;
  • gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all’art. 83 del Reg. (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli artt. 96 e 97 del Reg. (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.

Si riporta la tabella del confronto sintetico tra condizionalità (PDF - 441.5 KB) rafforzata ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 evidenziando le principali modifiche introdotte con il Reg. (UE) 2024/1468.

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