La condizionalità rafforzata in Emilia-Romagna
La condizionalità rafforzata è costituita da norme che gli agricoltori devono rispettare per poter accedere ai contributi finanziari della Pac
Le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità Rafforzata e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 sono contenute nel Decreto Masaf del 9 marzo 2023, n. 147385, così come da ultimo modificato dal Decreto Masaf del 28 giugno 2024, n. 289235, che inoltre disciplina il regime di Condizionalità di cui al Reg. (Ue) n. 1306/2013.
Regole di condizionalità rafforzata
Il regime di condizionalità rafforzata è definito dagli artt. 12 e 13 e dall’Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2024/1468 e comprende:
- i criteri di gestione obbligatori (CGO), ovvero un quadro di norme previsti dal diritto dell’Unione;
- le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), definite dallo Stato Membro a livello nazionale e regionale, tenendo conto delle caratteristiche penuriali delle superfici considerate.
Tali regole sono raggruppate in zone “Clima e ambiente”, “Salute pubblica, salute degli animali e delle piante” e “Benessere degli animali”, e a loro volta sono suddivise in sette temi principali.
Novità introdotte dalla riforma della Pac 2023-2027 dal Reg. (Ue) 2021/2115: condizionalità rafforzata e requisiti minimi
Le principali novità introdotte da questa riforma della Pac sulla condizionalità riguardano il suo “rafforzamento” attraverso l’introduzione di nuovi criteri di gestione obbligatori (CGO 1 e CGO 8), di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 e BCAA 7) e l’assorbimento di parte del Greening della Pac 2014-2022 (BCAA 1, BCAA 8, BCAA 9).
Nell’attuale periodo di programmazione sono cambiati anche i requisiti minimi, in particolare ai requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari si aggiungono quelli del benessere animale.
Ulteriori novità introdotte dal Reg. (Ue) n. 2024/1468: semplificazione di determinate norme della Pac
Dal 1° gennaio 2024, in attuazione dell’art.2 del Reg. (Ue) 2024/1468 è stabilito che:
- sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell’ambito del PSP ai sensi del Reg. (Ue) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Reg. (Ue) 2021/2116;
- gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all’art. 83 del Reg. (Ue) 2021/2116 che da quelli di cui agli artt. 96 e 97 del Reg. (Ue) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.
Si riporta la tabella del confronto sintetico tra condizionalità (PDF - 441,5 KB) rafforzata ai sensi del Reg. (Ue) 2021/2115 e condizionalità ai sensi del Reg. (Ue) 1306/2013 evidenziando le principali modifiche introdotte con il Reg. (Ue) 2024/1468.
A chi si applica
Condizionalità rafforzata di cui al Reg. (Ue) n. 2021/2115
Le aziende agricole hanno l’obbligo di rispettare gli impegni di condizionalità rafforzata per non incorrere in riduzioni o esclusioni dei pagamenti dei sostegni, qualora siano beneficiari:
- di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II “Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti” del Reg. (Ue) 2021/2115;
- di pagamenti annuali a titolo degli artt. 70 “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” (Interventi SRA), 71 “Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici” (Intervento SRB) e 72 “Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori” (Interventi SRC) del medesimo Reg. (Ue) 2021/2115;
- di pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti e che siano finanziati con risorse Feasr 2023-2027.
Condizionalità di cui al Reg. (Ue) n. 1306/2013
In conformità al Decreto Masaf n. 147385 del 9 marzo 2023 e s.m.i. continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, le disposizioni del Dm. n. 2588 del 10 marzo 2020, ai beneficiari:
- dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 46 “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti “del Reg. (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022, per i tre anni successivi all’anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento.
Requisiti minimi
Gli obblighi dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali si applicano ai beneficiari, solo se hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati, che ricevono:
- pagamenti ai sensi dell’articolo 31 “Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali” (cosiddetti Ecoschemi), paragrafo 5, lettera b) e dell’articolo 70 “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” (Interventi SRA), paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) 2021/2115;
- pagamenti ai sensi dell’articolo 28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e 29 “Agricoltura biologica” del Reg. (UE) n. 1305/2013 finanziati con risorse Feasr 2023-2027.
I requisiti di condizionalità rafforzata per l'anno 2025
La Regione Emilia-Romagna ha approvato con la Delibera di Giunta n. 849 del 3 giugno 2025 le disposizioni per l’attuazione per l’anno 2025:
- della condizionalità rafforzata di cui al Reg. (Ue) n. 2021/2115 (Allegato 1),
- della condizionalità di cui al Reg. (Ue) n. 1306/2013 (Allegato 3),
- dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (Ue) 2021/2115 e del Dm. n. 147385/2023, come da ultimo modificato dal Dm. n. 289235/2024 (Allegato 2).
Su questa pagina si daranno le eventuali comunicazioni qualora la normativa nazionale e regionale di riferimento subisca modifiche e/o aggiornamenti per l’applicazione in Emilia-Romagna nel corso di quest'anno.
051 5274558
gianfranco.degeronimo@regione.emilia-romagna.it
051 5278010
zuzanna.ludwiczak@regione.emilia-romagna.it