In linea generale e ai sensi del trattato, si può definire  "aiuto di Stato", è un’agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa senza corrispettivo dallo Stato o mediante risorse pubbliche, a soggetti, che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.I requisiti che una misura deve possedere per essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato sono quattro e devono essere compresenti:
1) origine statale dell’aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali);
2) presenza di un vantaggio selettivo;
3) incidenza sulla concorrenza;
4) incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

Esistono, inoltre i regimi de minimis, che permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese, tramite la concessione di aiuti di modesta entità senza dover attendere l'autorizzazione da parte della Commissione, semplificando e velocizzando le procedure.

I regimi de minimis pretendono che gli aiuti de minimis, concessi alla medesima impresa e sommati fra di loro, non devono superare il limite massimo di 300.000  euro in tre anni. Fanno eccezione le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi, che possono ricevere al massimo 100.000,00 euro.

Esistono poi dei limiti settoriali come per il settore agricolo dove il limite  è a 25.000 euro e per il settore della pesca ed acquacoltura dove il limite  è 40.000 euro.

I regolamenti de minimis

REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

In Italia è stato attivato il Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Il Registro risponde all’esigenza di dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto  concedibile imposto dall’Unione europea. Il Registro rappresenta contestualmente il sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza. Per gli adempimenti relativi agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, disciplinati dalla normativa europea di riferimento, continuano ad operare i Registri dell’Agricoltura e della Pesca verso i quali è prevista l'integrazione ed interoperabilità del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Inoltre ai Regolamenti sopra citati, sono da considerare:

Attualmente il Masaf ha effettuato due comunicazioni in esenzione:

  • Art. 25 del Regolamento (UE) 2022/2472 (Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali) - Decreto  del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 263929 del 23/05/2023 recante “Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a avversità naturali.” di esenzione dall’obbligo di notifica per gli aiuti di Stato previsti dallo stesso, ai sensi del REG (UE) 2472/2022 - aiuto di stato SA.109287". In questa comunicazione in esenzione rientrano i seguenti eventi: gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti, uragano, siccità grave;

Art. 37 del Regolamento (UE) 2022/2472 (Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo) - Decreto  del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  n. 0419026 del 11/08/2023  che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali. In questa comunicazione in esenzione rientrano i seguenti eventi: terremoto, valanga, frana, alluvione, tromba d'aria, eruzione vulcanica, incendio boschivo.