Aiuti di Stato
In linea generale e ai sensi del trattato, si può definire "aiuto di Stato", è un’agevolazione (sotto qualsiasi forma) concessa senza corrispettivo dallo Stato o mediante risorse pubbliche, a soggetti, che svolgono attività economica su un determinato mercato, conferendo loro un vantaggio, in grado di incidere sugli scambi interni e di falsare o minacciare di falsare la concorrenza. I requisiti che una misura deve possedere per essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato sono quattro e devono essere compresenti:
1) origine statale dell’aiuto (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali);
2) presenza di un vantaggio selettivo;
3) incidenza sulla concorrenza;
4) incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.
Secondo il Trattato, la Commissione esercita un controllo permanente dei regimi di aiuti esistenti e lo Stato membro deve notificare preventivamente le misure di aiuto alla Commissione prima di concederle.
Purtuttavia, lo stesso Trattato ammette l’adozione di regolamenti volti a disciplinare le categorie di aiuti che possono essere dispensate dalla procedura di notifica ex ante, come i regolamenti sugli aiuti di Stato di modesta entità – cd. “de minimis” – e i regolamenti di esenzione per categoria di aiuto.
Gli aiuti de minimis
Gli aiuti de minimis permettono agli Stati di sostenere alcuni settori di attività tramite la concessione di aiuti di modesta entità senza dover attendere l'autorizzazione da parte della Commissione, semplificando e velocizzando le procedure.
I regimi de minimis pretendono che gli aiuti de minimis, concessi alla medesima impresa e sommati fra di loro, non debbano superare il limite massimo di 300.000 euro in tre anni. Fanno eccezione le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi, che possono ricevere al massimo 100.000,00 euro.
Esistono poi dei limiti settoriali come per il settore agricolo dove il limite è a 50.000 euro e per il settore della pesca ed acquacoltura dove il limite è 40.000 euro.
Il valore limite di aiuti deve riferirsi a un’impresa unica, nel cui perimetro devono essere considerate tutte le entità controllate o collegate, giuridicamente o di fatto, allo stesso soggetto.
In particolare, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese, tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese tra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, prese in considerazione singolarmente.
Se un'impresa unica riceve aiuti afferenti ai diversi settori, il tetto massimo concedibile nel triennio sarà comunque pari a 300.000 euro considerando il cumulo di tutti gli aiuti ricevuti. Per esempio: se se un'impresa unica, nel triennio, ha ricevuto 270.000 euro di aiuti de minimis nel settore generale e 30.000 di aiuti de minimis nel settore agricolo, non sarà possibile effettuare alcuna ulteriore concessione causa esaurimento del plafond.
Gli aiuti in esenzione
Gli aiuti in esenzione sono sostegni economici che gli Stati membri possono concedere senza la necessità di una previa notifica alla Commissione Europea. Questo perché sono considerati automaticamente compatibili con il mercato interno, grazie a regolamenti specifici che li esentano da tale obbligo.
Per quanto riguarda le calamità e gli eventi assimilabili nel settore agricolo, attualmente il Masaf ha effettuato due comunicazioni in esenzione:
- Art. 25 del Regolamento (UE) 2022/2472 (Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali) - Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 263929 del 23/05/2023 recante “Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a avversità naturali". Esenzione dall’obbligo di notifica per gli aiuti di Stato previsti dallo stesso, ai sensi del REG (UE) 2472/2022 - aiuto di stato SA.109287". In questa comunicazione in esenzione rientrano i seguenti eventi: gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti, uragano, siccità grave;
- Art. 37 del Regolamento (UE) 2022/2472 (Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo) - Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0419026 del 11/08/2023 che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali. Esenzione dall’obbligo di notifica per gli aiuti di Stato previsti dallo stesso, ai sensi del REG (UE) 2472/2022 - aiuto di stato SA.110072. In questa comunicazione in esenzione rientrano i seguenti eventi: terremoto, valanga, frana, alluvione, tromba d'aria, eruzione vulcanica, incendio boschivo.
Definizione di PMI (Guida Commissione europea)
Gli aiuti notificati
Laddove l’aiuto non soddisfi le specifiche condizioni delineate nella relativa normativa europea per le categorie esentate, allora dovrà essere notificato ex ante alla Commissione UE e su di esso la Commissione effettuerà un’analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori interessati.
Registro aiuti di stato
In Italia è stato attivato il Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Il Registro risponde all’esigenza di dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea. Il Registro rappresenta contestualmente il sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza. Per gli adempimenti relativi agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, disciplinati dalla normativa europea di riferimento, continuano ad operare i Registri dell’Agricoltura e della Pesca verso i quali è prevista l'integrazione ed interoperabilità del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Commissione europea - Aiuti di Stato;Aiuti di Stato e comunicazioni in esenzione trasmessi dalla Direzione generale Agricoltura alla Commissione europea