La Regione si attiva presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) per delimitare le zone colpite da calamità o avversità atmosferiche, per consentire l'eventuale riconoscimento di benefici economici mediante il Fondo di solidarietà nazionale, normato dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

In base alla normativa comunitaria si definiscono:

  • calamità naturali: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
  • avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base,  dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
  • evento catastrofico: un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
  • organismi nocivi ai vegetali: organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

La Regione può chiedere al Ministero il riconoscimento della calamità naturale. Dopo l'approvazione del Ministero, la Regione eroga i contributi a chi ne fa richiesta.

Attualmente il Masaf ha effettuato due comunicazioni in esenzione:

Modalità per la segnalazione dei danni in Regione Emilia-Romagna nel 2024

Fondo Agri-Cat

Dal 1° gennaio 2023 è attivo il nuovo Fondo mutualistico nazionale Agri-Cat, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tale fondo attivo  introduce nel sistema di gestione del rischio in agricoltura, una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione).

Le modalità di presentazione delle domande di contributo sono presenti nella Circolare n. 1 del 6 aprile 2023. L’agricoltore partecipante, al fine di accedere all’indennizzo del Fondo, deve presentare denuncia di sinistro - Circolare n. 2 del 12 maggio 2023.

La Domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito Pac 2023-2027 costituisce, per l’anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica.

Ciascun agricoltore aderente, al fine di accedere all’indennizzo del Fondo, deve essere “agricoltore partecipante” in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) essere stato beneficiario di pagamenti diretti della Pac 2023-2027, riferiti all’anno di adesione al Fondo;
b) essere agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 4, par. 5 del Reg. Ue n. 2021/2115;
c) essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
d) essere titolare di un Fascicolo Aziendale aggiornato, nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.

Sistema di assicurazione agevolato

Una realtà ormai consolidata è rappresentata dalle assicurazioni gestite dai Consorzi di difesa (Condifesa) che utilizzando il Fondo di solidarietà nazionale ottengono polizze agevolate.

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Fondo di solidarietà nazionale.
A chi rivolgersi

Inviare un email ad Agridanni indicando:
    1. il Comune dove è localizzata l'impresa; 
    2. il quesito;
    3. un recapito telefonico per essere contattati rapidamente.