Vendita diretta
Una modalità efficace per valorizzare i propri prodotti
La disciplina della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli è definita dall’art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che ha previsto nuove regole e procedure. Novità sulla vendita diretta sono state apportate dall'art. 2-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81), dall'art. 27 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35), cosiddetto Decreto semplificazioni, nonchè dall'art. 30 bis del cosiddetto "decreto del fare" (convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98)
In particolare:
Gli imprenditori agricoli iscritti alla Camera di Commercio possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita', contattando l'Asl di riferimento.
- La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione;
- È prevista la possibilità di esercitare la vendita dei prodotti agricoli anche attraverso la modalità del commercio elettronico;
- Per chi intende esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sul commercio;
- Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, non è richiesta la comunicazione di inizio attività, così come per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici e locali;
- È consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
- È possibile vendere direttamente prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purchè direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli e il cui fatturato sia inferiore rispetto al fatturato dei propri prodotti.
- Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.
- Se l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore ad euro 160.000 per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, sul commercio.