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La figura del Coltivatore diretto

La figura del coltivatore diretto è identificabile perchè associata alla lavorazione abituale e manuale della terra

La figura di coltivatore diretto non ha una precisa identificazione, ma per il suo riconoscimento si dovrà fare riferimento ai singoli interventi di interesse.

In particolare le principali normative di riferimento sono la Legge 604/1954, la Legge 454/61 e la Legge 590/65.

Indicativamente elementi identificativi del coltivatore diretto sono:

  • persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;
  • il fondo deve costituire un’idonea unità colturale e in ogni caso la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non deve essere inferiore a un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo e per l’allevamento e il governo del bestiame

Si può definire pertanto coltivatore diretto il soggetto che provvede alla coltivazione del fondo con prevalenza del lavoro proprio e di persone della famiglia, dovendosi individuare il requisito della prevalenza in base al rapporto tra la forza lavorativa totale riferibile al titolare e ai membri della sua famiglia.

La differenza tra il coltivatore diretto e l'Imprenditore agricolo professionale si risolve essenzialmente nelle modalità di svolgimento dell’attività: infatti per quanto riguarda la condizione soggettiva, pur essendo ormai pacifico sia in dottrina sia in giurisprudenza che il coltivatore diretto può svolgere nell’ambito della famiglia coltivatrice anche un’attività intellettuale di organizzazione, resta fermo il principio secondo il quale deve permanere la prevalenza del lavoro sul capitale.

In questa accezione la figura del coltivatore diretto è assimilabile a quella del piccolo imprenditore: gli elementi principali risultano pertanto essere la manualità, la consuetudinarietà e la professionalità.

Permane in capo coltivatore diretto il diritto di prelazione legale agraria ossia il coltivatore diretto deve essere preferito, a parità di condizioni, ad altro soggetto nell’acquisto della proprietà in caso che il proprietario decida di trasferire a titolo oneroso il fondo medesimo condotto dal coltivatore in qualità di affittuario oppure qualora il coltivatore diretto sia confinante con il fondo posto in vendita.

Inoltre l’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 99/2004 estende il diritto di prelazione o di riscatto di cui all’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 anche alle società agricole di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto, come risultante dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile.

Il diritto di prelazione via via è stato poi esteso anche all'Imprenditore agricolo professionale, ma la priorità permane in capo al Coltivatore diretto.

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ultima modifica 2023-09-27T09:06:50+02:00
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