Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e al servizio territoriale agricoltura caccia e pesca competente per territorio. La lettera da indirizzare ai referenti dell'Ambito territoriale agricoltura caccia e pesca, potrà essere inviata anche via PEC o consegnata a mano.

Il responsabile del procedimento entro 20 giorni invia comunicazione con la data dell'incontro alle parti e ai rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati, per svolgere il tentativo di conciliazione. Il giorno dell'incontro viene redatto un verbale con l'esito dello stesso.

La mancata presenza di una delle parti regolarmente convocate dal servizio territoriale equivale ad accordo negativo, a meno che non sia giustificata l’assenza con comunicazione trasmessa almeno 48 ore prima dell’incontro.

Qualora non si pervenga a un accordo, il conciliatore redige un verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo e nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. In tale ipotesi, così come nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta di conciliazione, ciascuna delle parti è libera di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente.

A chi rivolgersi

Ambiti territoriali della Regione Emilia-Romagna