Introduzione
E' stata indetta per lunedì 10 giugno 2024 alle ore 14.30, presso la Sala Amagioia di Palazzo di Varignana in via Cà Masino 611 - località Varignana, Castel San Pietro Terme (BO) la riunione di pubblico accertamento per la richiesta di registrazione della Indicazione Geografica Protetta “Olio dei Colli di Bologna”.
L'incontro ha lo scopo di verificare la rispondenza della disciplina proposta per l’indicazione geografica protetta “Olio dei Colli di Bologna” agli usi leali e costanti previsti dal Regolamento (UE) 1151/2012.
Il disciplinare è qui disponibile.
Per eventuali informazioni, si consiglia di rivolgersi ad Alberto Ventura, del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, Viale della Fiera n. 8 - Bologna - tel. 051/5274466.
Il prodotto in sintesi
Il metodo di coltivazione adottato per le piante di olivo destinati alla produzione della dell’Igp “Olio dei Colli di Bologna” deve rispettare le norme dei disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna oppure le normative previste per la produzione biologica al fine di consentire un’agricoltura ecosostenibile. Le olive devono essere sane e integre e lavorate nel più breve tempo possibile e comunque entro le 48 ore dalla raccolta, compresa l’eventuale sosta in frantoio. La raccolta deve essere effettuata nel periodo compreso fra l’inizio dell’invaiatura dei frutti e il 20 novembre e deve avvenire direttamente dalla pianta manualmente o con mezzi meccanici; è vietato l’impiego di prodotti cascolanti o di abscissione. La produzione massima di olive per ettaro è fissata in 7000 kg nel caso di oliveti specializzati e 60 kg per pianta nel caso di piante sparse. Sono definite le modalità di trasporto e conservazione delle olive per favorire l’areazione ed evitare fenomeni di surriscaldamento e fermentazione. Per produrre l’olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici atti a preservare le caratteristiche peculiari dei frutti; sono esclusi gli impianti di estrazione di tipo discontinuo. La temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio è di 27°C, poi l’olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, a una temperatura comprese tra 13°C e 25°C. Prima del confezionamento, l’olio deve essere filtrato (o almeno decantato), per eliminare eventuali sedimenti e residui di lavorazione. Vengono definite anche le modalità di conservazione dell’olio in pre distribuzione per preservare le caratteristiche del prodotto.
La zona di produzione olivicola dell’Igp “Olio dei Colli di Bologna” è esclusivamente il territorio amministrativo della Città Metropolitana di Bologna a sud della Via Emilia. Il ritrovamento di antichi genotipi, veri e propri monumenti naturali, ha permesso la selezione e la conservazione di cultivar autoctone uniche della provincia di Bologna, naturalmente dotate delle migliori caratteristiche agronomiche per crescere nell’area collinare di Bologna e fornire un olio peculiare di alta qualità. Le cultivar autoctone individuate sono: Farneto, Montebudello, Montecalvo 2, Montecapra, ed Oliveto. Le altre varietà ammesse sono: Correggiolo, Frantoio, Nostrana di Brisighella e suoi cloni, Ghiacciolo e suoi cloni per l'olio monovarietale e anche Leccino e Maurino per il non monovarietale (blend). Sono poi concesse altre cultivar in percentuale non superiore al 15% e 20% rispettivamente per l’olio monovarietale e non.
Ultimo aggiornamento: 09-12-2024, 10:23