Prodotto di montagna
L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” fa parte dei regimi di qualità regolamentati dall’Unione europea e serve a rendere riconoscibili sul mercato i prodotti alimentari ottenuti in montagna
La Regione intende favorire l’utilizzo dell’indicazione Prodotto di montagna per promuovere i prodotti di montagna e sostenere indirettamente l’economia di quei territori, offrendo contemporaneamente ai cittadini un’opportunità di scelta. La Regione fornisce quindi informazioni alle imprese alimentari affinché possano applicare correttamente l’indicazione “prodotto di montagna”.
L’indicazione “prodotto di montagna” (articolo 31 del Regolamento europeo) può essere apposta nell’etichetta dei prodotti alimentari a condizione che:
sia le materie prime sia gli alimenti per animali provengano essenzialmente da zone di montagna;
nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione abbia luogo in zone di montagna.
Il logo prodotto di montagna (14.83 KB) deve essere usato da tutti gli operatori autorizzati a utilizzare l’indicazione facoltativa. Altri marchi, simboli e loghi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi possono essere utilizzati in abbinamento al suddetto logo purché non si generi confusione nel consumatore (Decreto ministeriale 2 agosto 2018, art. 2 Condizioni di utilizzo).
Le zone di montagna sono comprese tra le aree svantaggiate, e sono individuate così come previsto da: articolo 3 Direttiva Europea 268 del 1975, Regolamento Europeo numero 1305 del 2013 e Regolamento CE numero 1698 del 2005 (paragrafo 3).
L’Unione europea ha dettato regole aggiuntive che riguardano soprattutto i prodotti di origine animale, con specifici riferimenti alla permanenza in montagna degli animali e alla loro alimentazione, e al luogo di trasformazione dei prodotti.
Inoltre, con Decreto ministeriale 20 luglio 2018 sono state definite le linee guida in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione degli animali che forniscono o dai quali deriva il "prodotto di montagna".
È responsabilità dell’operatore che utilizza l’indicazione in etichetta, al momento di eventuali controlli, dimostrare di avere rispettato le regole stabilite.
Il Decreto Ministeriale 57167 del 26 luglio 2017 prevede che gli operatori interessati all'utilizzo dell'indicazione "prodotto di montagna" trasmettano entro 30 giorni dall'avvio della produzione, alla Regione dove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione o lo stabilimento di trasformazione, il modulo di comunicazione (459.31 KB) debitamente compilato.
Per la Regione Emilia-Romagna il modulo deve essere indirizzato al Settore Organizzazioni di Mercato, Qualità e Promozione - Area Promozione e Qualità delle Produzioni e inviato all'indirizzo PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it
051 5274466
alberto.ventura@regione.emilia-romagna.it
051 5278096
linda.intrieri@regione.emilia-romagna.it