Il Regolamento Europeo numero 1151 del 2012  , integrato dal Regolamento Europeo numero 664 del 2014, descrive i sistemi di qualità agricoli e alimentari e fornisce le definizioni di Dop, Igp e Stg.

La denominazione di origine è un nome che identifica un prodotto:

  • originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
  • la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;
  • le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

L'indicazione geografica è un nome che identifica un prodotto:

  • originario di un determinato luogo, regione o paese;
  • alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche;
  • la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

La specialità tradizionale è un nome che identifica uno specifico prodotto o alimento:

  • ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;
  • ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.