Controlli
L’uso delle denominazioni di origine registrate presuppone un sistema di controllo. L’articolo 37 del Regolamento UE numero 1151 del 2012 stabilisce che sia verificato il rispetto del disciplinare. Gli organismi di certificazione che si occupano di questa verifica devono essere accreditati in conformità alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (ovvero ISO 17065).

Ogni Dop o Igp è controllata da un solo organismo di controllo, indicato dal comitato promotore e autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’autorizzazione è valida tre anni, dopo i quali è necessario un rinnovo. Naturalmente, in qualsiasi momento il comitato promotore o, se presente, il consorzio di tutela può chiedere di sostituire, per motivate ragioni, l’organismo di controllo autorizzato.

Il Ministero gestisce un elenco degli organismi di controllo autorizzati. In Emilia-Romagna sono attivi 11 organismi di controllo autorizzati a svolgere i controlli sulle denominazioni regionali.

Nelle etichette delle Dop e Igp è riportata la dicitura “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Masaf” a conferma della garanzia da parte delle Autorità pubbliche competenti sul sistema di controllo.

Le stesse regole valgono per le denominazioni in protezione transitoria.

Vigilanza
La vigilanza sull’attività degli organismi di controllo è svolta dalle Regioni e Province autonome e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Annualmente gli organismi di controllo forniscono i dati relativi alle verifiche svolte sulle Dop e Igp poste sotto il loro controllo.

Gli uffici regionali effettuano annualmente l’analisi dei dati complessivi. Dall’elaborazione di questi dati scaturisce il “Rapporto sulle produzioni Dop e Igp in Emilia-Romagna”, che permette un inquadramento generale della consistenza delle produzioni e dell’attività di controllo in Emilia-Romagna.